Non consentono l’esclusione dalla gara i gravi illeciti professionali non definitivamente accertati

Consiglio di Stato., sez. V, sentenza n. 1955 del 27 aprile 2017
Ha chiarito la Sezione che l’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 80  consente alle stazioni appaltanti di escludere

i concorrenti ad una procedura di affidamento di contratti pubblici in presenza di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”, tra i quali … “le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata”.
Ad avviso della Sezione, sulla base dell’interpretazione letterale della norma (ex art. 12 delle preleggi), si richiede che al provvedimento di risoluzione sia stata prestata acquiescenza o che lo stesso sia stato confermato in sede giurisdizionale. E questa conferma non può che essere data da una pronuncia di rigetto nel merito della relativa impugnazione divenuta inoppugnabile, come si evince dalla locuzione (ancorché atecnica) “all’esito di un giudizio”. A questo stesso riguardo è invece da ritenersi evidentemente insufficiente la definizione di un incidente di natura cautelare (come nella fattispecie sottoposta all’esame della sezione), con decisione avente funzione interinale e strumentale rispetto a quella di merito.

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