Tracciabilità dei flussi finanziari: inclusi anche gli appalti di servizi fino ad oggi esclusi

ANAC, determinazione n. 556 del 31/05/2017

L’ANAC ha emanato, con Determinazione n. 556 del 31/05/2017, l’aggiornamento delle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari

ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
L’Autorità ha inteso modificare la determinazione n. 4/2011 nelle parti interessate dalla nuova disciplina introdotta dal Codice e dal relativo Correttivo.
In particolare, in futuro saeanno ricompresi negli obblighi di tracciabilità i rapporti con i soggetti “accreditati” per l’erogazione dei servizi sanitari e/o sociali con il SSN, prima esclusi dalla Determinazione n. 4/2011.
Si evidenzia altresì l’applicazione degli obblighi di tracciabilità anche agli “appalti di servizi” esclusi dal Codice ai sensi degli artt. 17 e 17 – bis (in primis servizi legali e buoni pasto), ai quali si applicano comunque i principi generali dell’evidenza pubblica ex art. 4 del Codice medesimo, ad eccezione dei casi espressamente individuati nella determinazione in esame, per i quali la ratio e le finalità sottese alla l. 136/2010 hanno consentito di ritenere non necessaria l’applicazione delle pertinenti disposizioni normative.
La disc iplina in tema di tracciabilità è stata ritenuta applicabile anche al contratto di sponsorizzazione cd. “ tecnica ” , di cui all’art. 19, comma 2, del Codice, avente ad oggetto l’acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture direttamente a cu ra e spese dello sponsor. In tal caso, infatti, l’apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici ed integra la fattispecie di cui all’art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
Le linee guida entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in GURI, avvenuta oggi. Quindi, l’entrata in vigore è fissata per il 26 luglio 2017

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