La partecipazione ad un corso di formazione organizzato da un commissario di concorso, non vale a far nascere cause di incompatibilità

Consiglio di Stato, sentenza n. 3373 del 10 luglio 2017
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già provveduto, avuto riguardo a quanto stabilito dall’art. 51 ad identificare – perché gli atti non siano illegittimi – alcune regole di condotta

nei concorsi pubblici. In particolare, si è affermato che:
– «la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c. »;
– «la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali»;
– «perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio», essendo «rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico» (Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013).
In definitiva, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.
Nella fattispecie in esame non ricorrono tali condizioni. Non risulta una connessione tra corso di perfezionamento e il concorso in esame tale da fare presumere l’esistenza di una tale relazione professionale di rilevanza economica.

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