Se un servizio di pubblico interesse (accreditato) non rispetta gli standard strutturali previsti, è danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, n. 58 del 7 luglio 2017
Una cooperativa aveva percepito rette ed i rimborsi pagati dagli Enti pubblici, a fronte dell’ospitalità concernente i pazienti minori

nel periodo dal 2009 al 2013, per un servizio di pubblico interesse che non è stato reso secondo gli indispensabili standard fissati dalla normativa di riferimento in materia, considerato che le prestazioni fornite sono risultate, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, certamente non adeguate e non aderenti alle specifiche necessità di soggetti affetti da gravi patologie. In tale ottica, preme evidenziare, sul versante della condotta antigiuridica, che poiché le ispezioni e le visite compiute nel prefato arco temporale hanno consentito di appurare che la residenza “X” era assolutamente inidonea a livello strutturale, igienico-sanitario, logistico ed organizzativo a prestare il servizio cui era obbligata secondo le rigorose prescrizioni atte a tutelare e salvaguardare la condizione dei minori in cura, viene a decadere il relativo sinallagma contrattuale, con l’effetto che le rette ed i rimborsi pagati dalle diverse ASL e dagli altri Enti pubblici rappresentano importi indebitamente incassati nella loro globalità, fonti di nocumento per le pubbliche finanze.

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