Conto senza spese e continuità nel caso di passaggio ad altra banca

Banca d’Italia, provvedimento del 3 agosto 2017

La Banca d’Italia, con provvedimento del 3 agosto 2017, pubblicato il 22 agosto, ha apportato integrazioni e modifiche al provvedimento «Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» adottato il 29 luglio 2009, e successivamente modificato.
In particolare, ha recato le seguenti istruzioni:
– conto di base : ai sensi dell’articolo 126-noviesdecies del T.U. le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. sono tenuti a offrire ai consumatori un “conto di base”, che non prevede l’applicazione di costi a carico del consumatore almeno con riguardo ai servizi e al numero di operazioni previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;
– continuita’ dei servizi di pagamento nel caso di cessione di rapporti giuridici: in attuazione all’articolo 126-quinquiesdecies comma 10, del T.U., nel caso di operazioni che comportino la cessione di rapporti di conti di pagamento con consumatori ad altro intermediario, e’ assicurata ai consumatori la continuita’ nella fruizione dei servizi di pagamento.

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