Reddito agrario o d’impresa? Vale la quantità, non il valore, dei propri prodotti, ai fini della prevalenza

Corte di Cassazione, sentenza n. 18071 del 21 luglio 2017

Ai fini della qualificazione del reddito come agrario o come reddito d’impresa, la disciplina (art. 29 TUIR) è focalizzata sul fatto che le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli “abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno”.
Conseguentemente la applicabilità della norma richiede la ricorrenza di due presupposti: a) che i prodotti oggetto di lavorazione abbiano avuto origine proprio dal terreno, rispetto al quale viene determinato il reddito (presupposto qualitativo); b) che i prodotti così individuati costituiscano almeno la metà di quelli lavorati (presupposto quantitativo).
Orbene è evidente che il profilo qualitativo è definito esclusivamente con riferimento alla provenienza dei prodotti, senza che assuma alcun rilievo la qualità e, quindi, il valore economico degli stessi, elementi completamente ignorati dal legislatore; quindi, per quanto riguarda il profilo quantitativo, il riferimento alla “metà” dei prodotti non consente una interpretazione diversa da quella riferibile al calcolo quantitativo, secondo l’unità di misura utilizzata per il prodotto in discussione, stante la assenza di criteri ulteriori e diversi che ricolleghino il concetto di metà, non già alla quantità, ma al valore. Nel caso di specie i due presupposti, come incontestato in fatto tra le parti, non ricorrevano e la interpretazione della norma sostenuta dalla CTR è palesemente errata, in quanto nessun elemento normativo consente di ritenere che la prevalenza quantitativa del prodotto possa essere stimata mediante raffronto tra il valore economico dei prodotti utilizzati.

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