Con la somministrazione irregolare mascherata da appalto, è dovuta l’IVA illegittimamente detratta e l’IRAP sui costi illegittimamente dedotti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18808 del 28 luglio 2017

L’Agenzia delle Entrate in un accertamento aveva riqualificato i contratti di appalto di servizi stipulati dalla società cooperativa X con le società Y e Z come contratti di somministrazione di manodopera e, per conseguenza, recuperò, in relazione all’anno d’imposta 2007, l’IVA illegittimamente detratta e la maggiore IRAP dovuta, scaturente dall’esclusione della deduzione, quali componenti negativi, delle spese per il personale dipendente.
La Suprema Corte, quindi, in merito si è espressa statuendo quanto segue.
Nel caso della somministrazione nulla per mancanza di forma scritta, i lavoratori sono considerati ex tunc a tutti gli effetti, anche tributari (in termini, in relazione alla omologa disposizione contenuta nell’art. 3 I. n. 1369/60, vedi, tra varie, Cass. 20 ottobre 2016, n. 21289), alle dipendenze dell’utilizzatore. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all’art. 26 citato decreto n. 633 del 1972».
Per ciò che concerne l’IVA, le sezioni unite della Corte (Cass., sez. un., 7 novembre 2011, n. 23021), hanno sottolineato che, con l’art. 26-bis I. n. 196/97, il legislatore ha chiarito che per i contratti di somministrazione di lavoro il regime dell’iva si fonda non già sull’irrilevanza dell’operazione, bensì <<sulla esenzione sempre e comunque dei rimborsi, che, pertanto, non dovevano scontare l'imposta nemmeno nel caso in cui il corrispettivo globale avesse superato l'ammontare dei costi dei lavoratori».
Quanto alla pretesa per IRAP, qualora si ravvisi la somministrazione nulla per mancanza di forma scritta, visto che i lavoratori per legge sono considerati alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, è destinato a rimaner fermo il principio, dettato in relazione alla disciplina precedente, secondo il quale soltanto sull'utilizzatore gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo, nonché fiscale, scaturenti dal rapporto di lavoro, sicché egli non può portare in deduzione ai fini irap, quale componente negativa di reddito, le spese per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997 (tra varie, Cass. n. 21289/16, cit.).

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