Il monte ore minimo per i direttori di struttura complessa, è necessario, ma non sufficiente

Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 199 del 8 agosto 2017

In riferimento alle deduzioni difensive secondo cui un primario non sarebbe vincolato all’osservanza di un orario minimo di presenza fisica in servizio, osserva il Collegio che la ratio dell’assenza di un vicolo di orario minimo per i dirigenti di struttura complessa va ricercata in direzione esattamente inversa a quella prospettata dalla convenuta.

Infatti la flessibilità oraria non costituisce una sorta di “privilegio” per la citata dirigenza, ma rappresenta un meccanismo di maggior responsabilizzazione e di orientamento al risultato, nel senso che l’assolvimento di un debito orario “minimo” non può esaurire, per il dirigente, la prestazione lavorativa e non può quindi essere invocato a fini valutativi.

L’invocata previsione del contratto collettivo di riferimento relativa alla mancata previsione di un debito giornaliero minimo per i dirigenti di struttura complessa (ma solo di un monte ore annuale) non deve, a parere della giurisprudenza contabile, essere interpretato in senso riduttivo, anzi è vero esattamente il contrario, ovvero che il dirigente di struttura complessa non ha un orario minimo perché si presuppone che l’apporto lavorativo richiestogli, per sua natura, non possa essere circoscritto entro i limiti ristretti di un numero di ore prefissate.
Ove si sposasse la tesi difensiva si accetterebbero risultati logicamente paradossali per cui vi sarebbe la possibilità, per un primario, di non presentarsi quasi mai nel reparto diretto, purché il reparto consegua comunque i risultati programmati: in termini Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo 4 febbraio 2016 n.8.

Del resto le interpretazioni rese in materia avvalorano le suddette conclusioni

Ne deriva che dal suddetto “catalogo” delle indicazioni (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Abruzzo 4 febbraio 2016 n.8) che la presenza fisica del dirigente in servizio costituisce, quindi, una condizione necessaria ma non sufficiente all’assolvimento dei previsti obblighi istituzionali, 

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