I commissari devono essere esperti in discipline “non estranee” al concorso, non necessariamente nelle stesse discipline

Tar Toscana, sez. I, sentenza n. 1060 del 12 settembre 2017

Le previsioni normative di cui agli artt. 35, comma 1, lett. e), d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 9, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in forza dei quali i componenti della commissione di esame devono essere “esperti” nelle materie di concorso, non implicano che il requisito della necessaria esperienza risulti soddisfatto solo ove tutti i membri della commissione siano titolari di insegnamenti nelle medesime discipline oggetto della procedura selettiva, essendo sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali.

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