La Corte dei Conti analizza gli appalti delle aziende sanitarie della Lombardia e rileva 10 criticità

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n 42/2017/FRG.

L’analisi condotta dalla Sezione sulla gestione dei campionati contratti di appalti di servizi non sanitari ha evidenziato le seguenti irregolarità o criticità, necessitanti dell’adozione, in prospettiva, di misure correttive, anche sulla base delle disposizioni dettate dal nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016:
1) ritardo nell’avvio del nuovo iter di aggiudicazione per servizi ordinariamente e costantemente necessari per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, con conseguente necessità di accordare proroghe al precedente rapporto (limitate, dall’art. 57, comma 2, lett. c), del previgente d.lgs. n. 163 del 2006, nonché dall’art. 63, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, ai casi di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, non imputabili alle amministrazioni);
2) provvedimenti di proroga adottati dopo la scadenza del precedente rapporto, dando luogo, per il riferito periodo di ritardo, ad un’erogazione di prestazioni in via di mero fatto (in contrasto con la regola in base alla quale ogni servizio erogato alla pubblica amministrazione deve essere necessariamente preceduto da un provvedimento di affidamento e dalla stipula del relativo contratto, al fine di definire le reciproche obbligazioni ed evitare che il bilancio pubblico sia impropriamente gravato di oneri in assenza della prescritta procedura amministrativo-contabile, cfr. art. 11 del previgente d.lgs. n. 163 del 2006, nonché artt. 32 e 33 del d.lgs. n. 50 del 2016);
3) remunerazione secondo i parametri economici previsti dal contratto scaduto delle prestazioni erogate in via di fatto a causa della ritardata formalizzazione del provvedimento di proroga;
4) ritardato conseguimento, a causa delle precedenti proroghe, dovute alla palesata carente programmazione del procedimento di gara, dei risparmi economici discendenti dalla nuova aggiudicazione;
5) parziale conseguimento degli obiettivi di risparmio dettati, per i contratti di appalto di servizi stipulati dagli enti del servizio sanitario nazionale, dall’art. 15, comma 13, lett. a), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012;
6) mancata attestazione, nel testo del contratto, dell’avvenuta produzione della cauzione definitiva o delle polizze assicurative eventualmente prescritte dal capitolato speciale;
7) necessità di precisare in maniera puntuale, nel contratto o nel capitolato, le fattispecie di inadempimento che possono dar luogo ad una risoluzione di diritto, ex art. 1456 cod. civ.;
8) carente regolamentazione, negli esaminati appalti di servizi ad esecuzione periodica e continuativa, del procedimento di revisione dei prezzi (indice utilizzato come parametro, percentuale di adeguamento riconosciuta in caso di superamento, organi competenti, etc.), come prescritto dall’art. 115 del previgente d.lgs. n. 163 del 2006 (maggiormente flessibile, invece, la disciplina contenuta nell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016);
9) stipula del contratto oltre il termine di sessanta giorni dal provvedimento di aggiudicazione (come prescritto, altresì, dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016);
10) rilevazione di prezzi unitari di aggiudicazione (o di proroga o rinnovo) superiori a quelli di riferimento elaborati dall’ANAC (o dall’ex AVCP), ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.

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