L’eliminazione della incompatibilità tra grossista e farmacista, non significa commistione delle due attività.

TAR Brescia, sentenza n. 1109 del 15 settembre 2017

Se è pur vero che il comma 1 bis dell’art. 100 del D. Lgs. n. 219 del 2006 prevede che i farmacisti titolari di farmacia possano svolgere attività di distribuzione all’ingrosso dei medicinali, ciò non significa che si consenta una totale commistione e indifferenziazione delle attività medesime, che al contrario restano ben distinte.
In buona sostanza, l’eliminazione dell’incompatibilità (in precedenza sussistente) tra l’esercizio della distribuzione all’ingrosso e la vendita al dettaglio ha unicamente permesso lo svolgimento delle due attività in capo al medesimo soggetto giuridico, ma non ha affatto determinato l’inversione dell’ordine logico-giuridico che regola la filiera del farmaco e che trova la propria definizione e regolamentazione proprio nel D. Lgs n. 219 del 2006.
Conseguentemente, la rimozione della suddetta incompatibilità non ha determinato una “ineliminabile commistione” tra le due attività che restano differenziate e diversamente regolate dal punto di vista strutturale e gestionale (ad esempio sotto il profilo della gestione separata dei rispettivi magazzini e della conseguente inammissibilità di un deposito indifferenziato di farmaci nei magazzini destinati alle due attività).

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