Non è punibile per diffamazione il cittadino che presenta una denuncia agli organi preposti per lamentare un’illegittimità

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 43139 dep. 21 settembre 2017

Si conclude per la non punibilità del cittadino avendo egli esercitato un suo diritto di denuncia dell’operato del pubblico funzionario (agli organi preposti) e di critica del medesimo.
In relazione al diritto di denuncia della condotta, ritenuta scorretta, del pubblico funzionario, giova citare l’arresto della Corte EDU n. 14881/2003 Zakharov c. Russia, in riferimento alla denunciata violazione dell’art. 10 della convenzione (sulla “libertà di espressione” ed i suoi limiti), in cui si è affermato che i cittadini hanno il diritto di segnalare liberamente alle autorità competenti i comportamenti dei funzionari pubblici che ritengano irregolari o illegali.
Un principio di diritto che si attaglia perfettamente al caso di specie ove il cittadino aveva denunciato agli organi preposti al controllo dell’azione del funzionario Messina la condotta che questi aveva tenuto, nel trattare una pratica di suo interesse, che appariva, nella fase in cui era stata sporta la denuncia, irregolare, come aveva ex post dimostrato la ritenuta responsabilità dell’ente pur sotto il solo profilo della responsabilità precontrattuale.

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