Un funzionario pubblico deve evitare qualsiasi “contaminazione” con società private che lavorano per l’ente

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 48 del 9 marzo 2018

Come in qualsiasi realtà territoriale, ma soprattutto in Enti operanti in aree geografiche medio-piccole, per un funzionario pubblico tale ruolo di collegamento tra operatori economici, di mediazione tra gli stessi, di consulenza “amichevole” a loro favore, di “ausilio” per tali “amici” alla istruttoria di pratiche edilizio-urbanistiche, si pone in evidente o in possibile conflitto di interesse, reale o potenziale, oggi testualmente normato negli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 attuativo della legge anticorruzione n. 190 del 2012.
Quindi, un funzionario pubblico rigorosamente osservante dei propri doveri, anche etici, d’ufficio, deve evitare qualsiasi contaminazione, onerosa o gratuita, con società private che indirettamente lavorano con l’Istituzione ove il funzionario presta servizio in regime di esclusiva ex lege: abdicare a tale basilare ruolo di terzietà e indipendenza offusca gravemente l’immagine della P.A. e discredita la stessa anche se l’attività sia svolta gratuitamente.
Chi non considera e, soprattutto, non attua tale elementare principio fondante che connota lo status di pubblico dipendente, non attribuisce l’esatto e pregnante significato alla norma costituzionale per la quale “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98 cost.), e l’Ufficio procedimenti disciplinari del Comune, a cui questa sentenza viene d’ufficio trasmessa (divenendo la data di ricezione dies a quo di conoscenza di possibili ed eventuali illeciti), potrà sopperire a tale sconoscenza di regole lavoristiche, attivando tutte le procedure e apprestando tutti i rimedi contemplati dall’ordinamento e dai pertinenti regolamenti.
Ma tali inopportune condotte, che ben si presterebbero alla predetta doverosa valutazione in punto di responsabilità disciplinare da parte dell’U.P.D. del Comune (responsabilità autonoma rispetto a quella penale o giuscontabile, in quanto disancorata da profili di reato, non acclarati ad oggi, o di danno erariale) per il ben evidente travalicamento dei compiti istituzionali di un tecnico comunale, a prescindere sia dalla remunerazione o meno dei suoi “amichevoli servigi” ad imprenditori e a consulenti “amici”, sia dai “familiari” aiuti e consigli a “esordienti giovani imprenditori” quale il nipote, devono essere in questa sede vagliate solo e soltanto per i possibili risvolti in punto di danno erariale ipotizzati dalla attrice Procura con riferimento alla prospettata violazione dell’art. 53, co7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001.
Osserva tuttavia il Collegio che di tale percezione pecuniaria non vi è prova certa ed inequivoca in atti. Inoltre, è specularmente provato che nessun compenso risulta introitato su conti bancari del convenuto, né si rinvengono introiti extralavorativi in dichiarazioni fiscali.
In estrema sintesi, pur in un quadro altamente sintomatico di inopportune interferenze del dipendente, in evidente carenza di indipendente terzietà e in plateale conflitto di interesse con molte pratiche comunali che indirettamente coinvolgevano la “familiare” società Y, non vi è in atti prova certa ed inconfutabile della percezione di denaro da parte del convenuto per lo svolgimento di attività di “collegamento” e consultive svolte a favore del giovane nipote e della consorte,

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