Commette il reato di peculato chi liquida (dolosamente) compensi superiori a quelli previsti dal contratto collettivo

Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 10762 del 9 marzo 2018

Il fatto per il quale è stata pronunciata condanna per il reato di peculato attiene alla erogazione a sei dipendenti del Conservatorio, a titolo di compensi per incarichi aggiuntivi, di importi non spettanti perché di ammontare superiore rispetto a quanto previsto dagli accordi collettivi, in particolare dal contratto collettivo decentrato.
Le condotte ritenute integrare gli estremi del reato sono state individuate nella predisposizione della delibera di spesa, nella sottoposizione della stessa al consiglio di amministrazione dell’ente, e nell’attività di induzione nei confronti degli altri componenti di questo organo affinché la approvassero, attività svolta fornendo false assicurazioni ai medesimi circa la legittimità e correttezza del provvedimento.
La Suprema Corte ha stabilito, che nelle cd. “procedure complesse”, come appunto le ordinarie procedure di spesa pubblica, la disponibilità giuridica del bene è frazionata dall’ordinamento giuridico tra più organi, e, quindi, tra più persone fisiche. Questo frazionamento non può ritenersi escludere la configurabilità del delitto di peculato, poiché l’art. 314 cod. pen. indica come presupposto della condotta illecita «il possesso o comunque la disponibilità» del bene, ma non anche l’esclusività di tale possesso o di tale disponibilità.
Precisamente, quando il decipiens, in ragione dell’ufficio o servizio pubblico di cui è incaricato, è anche titolare della disponibilità giuridica sulla cosa mobile, la combinazione tra la previsione di cui all’art. 48 cod. pen. e quella di cui all’art. 314 cod. pen. consente di ritenere il delitto di peculato a carico di chi, simultaneamente, non solo inganna gli altri pubblici agenti dotati di competenza concorrente, ma anche, e specificamente, abusa di questa sua già esistente disponibilità sul bene conferitagli dall’ordinamento.
Nell’ipotesi indicata, d’altro canto, sono ravvisabili sia la dolosa partecipazione di un soggetto munito della qualifica richiesta, sia la violazione dello specifico dovere di lealtà del pubblico agente che viene in rilievo nella fattispecie di peculato.

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