Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 132 del 31 luglio 2019
Dagli atti di causa, emerge che il dott. X ha provveduto a risarcire sia il danno derivato alla Azienda sanitaria di appartenenza dalla indebita retribuzione di visite ed accessi medici che non aveva effettuato, e sia il danno all’immagine negativa dell’amministrazione interessata, conseguente al predetto comportamento illecito.
La Procura regionale, tuttavia, sul presupposto che la richiamata transazione “non fa stato nel giudizio di responsabilità amministrativa – contabile, spettando al Giudice, a prescindere dagli accordi intervenuti, una autonoma valutazione attinente non solo all’an debeatur, ma anche al quantum da porre a carico del dipendente che ha generato il danno” ha citato, ugualmente, in giudizio il dott. X e quantificato, equitativamente, il danno non patrimoniale all’immagine pubblica, dovuto dal medesimo, in euro 10.000,00.
Tanto considerato, il Collegio osserva, innanzitutto, che la pretesa fatta valere dall’inquirente con l’atto di citazione di cui è causa coincide esattamente, con quella avanzata dalla Azienda U.L.S.S., contenuta nell’accordo bonario stipulato con il medico convenuto e ritenuta dalla stessa amministrazione satisfattiva, e adempiuta. Rileva, inoltre, che l’azione amministrativa finalizzata al perseguimento (anche attraverso accordi e transazioni con il creditore) dell’interesse a veder soddisfatto un proprio credito certamente non è idonea a precludere l’esercizio dell’azione di responsabilità di spettanza esclusiva del Pubblico Ministero presso la Corte dei conti. Ritiene, tuttavia, che quest’ultima trovi il proprio limite nell’esatto adempimento del creditore.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza anche di questa Sezione giurisdizionale – l’azione di responsabilità è contraddistinta, per sua natura (essendo posta a tutela dell’interesse generale alla corretta gestione dei mezzi economici pubblici), dai caratteri della necessarietà e della indisponibilità e, di conseguenza, non tollera preclusioni e inibizioni dall’espletamento di attività della Pubblica Amministrazione volte al recupero dello stesso credito, ma ciò fino a quando questo non venga soddisfatto e ristorato integralmente venendo meno, in tal caso, l’elemento oggettivo della responsabilità amministrativo-contabile (arg. ex pluribus, Cass. pen. Sez. VI, 18.07.2017, n. 35205).