Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza n 157 del 22 novembre 2019
Passando al danno in concreto addebitabile al X, deve premettersi che la truffa organizzata ai danni dell’Erario non si sarebbe consumata o avrebbe assunto dimensioni ben più contenute ove il nominato funzionario, operando in conformità ai doveri di ufficio, non si fosse prestato ad indebiti favoritismi e avesse prontamente denunciato le evidenti anomalie che connotavano tali esportazioni. Come si è già avuto modo di evidenziare, la gravità, la precisione e la concordanza degli elementi indiziari sopra richiamati consentono di ritenere certo il coinvolgimento del X nell’agevolare i transiti delle merci riferibili allo S. e seguiti dalla omissis.
Del tutto verosimilmente, il compito del X era quello di garantire il buon esito dei controlli, omettendo di segnalare le operazioni che avrebbero potuto dar luogo a verifiche più approfondite sulle bollette doganali e, conseguentemente, sull’effettività delle esportazioni.
Ciò posto, ai fini della determinazione dell’addebito, il Collegio ritiene di dover considerare non solo l’effettiva rilevanza causale della condotta omissiva ascrivibile al convenuto, ma anche le disfunzioni di un ufficio nel quale, quanto alla situazione ambientale, appare emblematico quanto dichiarato dal teste G. B. all’udienza penale del 28.11.2014: “c’era un caos dentro, negli uffici, soprattutto poi quando … non tanto gli spedizionieri, era il personale delle case di spedizioni che venivano giù ed eravamo invasi. Li mandavamo fuori dalla porta principale ed entravano dalla porta di servizio, chiudevi la porta di servizio e d’estate entravano anche dalla finestra. Ce li trovavamo sempre là, poi ci sono ancora gli irriducibili, ancora oggi. Abbiamo chiuso le porte con il comando, non serve, non serve”.
Ad avviso del Collegio il deficit gestionale addebitabile all’Ufficio delle Dogane, reso evidente dalle carenze organizzative e dalla mancanza di adeguati controlli sull’operato dei funzionari, ha contribuito alla produzione dell’evento dannoso.
Tale elemento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., appare suscettibile di valutazione quale concorso causale rilevante ai fini della stessa determinazione del danno imputabile alla condotta dolosa del X (cfr. Cass. n. 24406/2011; Cass. n. 2027/1967). In definitiva, tenuto conto dell’incidenza, nella produzione del danno erariale, dei richiamati fattori concausali, il danno ascrivibile all’odierno convenuto va quantificato nell’importo di euro 900.000,00, comprensivo di rivalutazione monetaria. Ne consegue, da tanto, la condanna del sig. X al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’importo di euro 900,000,00.