Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 60 del 25 marzo 2020
La sentenza appellata aveva – tra l’altro – accertato la violazione delle norme sul procedimento di spesa, per difetto del provvedimento di impegno della spesa per il pagamento dei compensi in questione, essendosi il Responsabile del servizio finanziario limitato ad apporre in calce alle fatture la dicitura “Visto: si liquida”.
Invero, il contratto sottoscritto l’8 marzo 1999, che ha avuto esecuzione sino a tutto il 2013, non essendo stato approvato dalla Giunta, non è stato neppure preceduto dall’assunzione dell’impegno, circostanza che preclude l’applicazione dell’art. 183, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000 ai diversi pagamenti fatti in esecuzione del contratto stesso.
Quanto precede, ha determinato una condotta contraria alle previsioni di cui all’art. 191 del d.lgs. n. 267/2000 (Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese), puntualmente richiamate dal Requirente, secondo cui: “1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all’impegno. La comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati…. 4. Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.”.