CTR per la Lombardia, sentenza n. 2059 del 29 settembre 2020
F. M. M. ha stipulato in data primo aprile 2015, in qualità di locatore, un contratto di locazione ad uso abitativo che è stato regolarmente registrato con pagamento della relativa Imposta di Registro: all’art. 5 del contratto le parti avevano espressamente previsto che “Sulle somme non pagate il conduttore corrisponderà un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali”‘.
L’Ufficio ha recapitato al locatore F. M. M. avviso di liquidazione con cui ha chiesto il pagamento dell’Imposta di Registro in misura fissa di Euro 200/00, oltre interessi e sanzioni come per legge, sostenendo nella parte motiva che la clausola con cui erano stati pattuiti gli interessi moratori andava qualificata quale clausola penale da assoggettare all’ulteriore imposta di registro in misura fissa “in quanto disposizione autonoma rispetto alle disposizioni presenti nell’atto”.
La clausola con cui le parti contraenti pattuiscono la previsione degli interessi moratori sull’ammontare dei canoni di locazione dovuti non ha alcuna autonomia rispetto alle previsioni negoziali della locazione in punto ammontare del canone dovuto e conseguenze a seguito di inadempimento del conduttore.
Anche se l’Ufficio non ha argomentato in tal senso, la clausola con le parti contraenti pattuiscono la previsione degli interessi moratori sull’ammontare dei canoni di locazione dovuti neppure può essere accostata ad una condizione sospensiva posto che il contratto di locazione che la menziona – oltre che la medesima clausola contenente la misura degli interessi moratori – è immediatamente efficace nella sua portata precettiva sì da mettere fuori gioco anche la previsione di cui all’art. 27 del d.p.r. n. 131 del 1986.
In definitiva non è dovuta alcuna imposta di registro in misura fissa nel caso della previsione, in seno al contratto di locazione, di una clausola che prevede la misura degli interessi moratori.