Anche in assenza di “clamor fori” può sussistere il danno all’immagine

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n 922 del 16 dicembre 2021

L’azione risarcitoria trova fondamento nelle condotte illecite attraverso le quali il convenuto, in qualità di pubblico ufficiale e avvalendosi della propria posizione funzionale di OMISSIS dell’Arma dei Carabinieri presso OMISSIS, accedeva alle informazioni riservate di importanti indagini in corso e, in violazione delle norme in materia e dei doveri di servizio, le divulgava indebitamente ad uno dei soggetti sottoposti alle medesime indagini, consentendogli di prevenire le mosse e le azioni degli inquirenti, ad esempio fuggendo all’estero nel momento in cui le indagini si rilevarono particolarmente insidiose nei suoi confronti.
A fronte di tale attività di informazione, il soggetto indagato risultava aver versato al convenuto la somma complessiva di circa euro 12.000,00.
Questa Sezione ritiene che il danno all’immagine possa sussistere anche in assenza di clamor fori derivante da articoli di stampa, in quanto la diffusione del fatto operata dai mass media “non integra la lesione del bene tutelato, indicandone semplicemente la dimensione, con la conseguenza che risulta possibile configurare il danno all’immagine anche in assenza, come nella fattispecie all’esame, di articoli di stampa riportanti i fatti illeciti per cui è causa”. Ed invero “non occorre enfatizzare il livello di capillarità che ha avuto la divulgazione della notizia da parte dei mezzi di informazione di massa. Ciò a cui occorre guardare sono solo i connotati della vicenda nella loro oggettiva materialità”. (Corte conti, Sez. giur. reg. Toscana 18.3.2016 n. 73 e 12.3.2018 n. 74; in termini, Sez. giur. reg. Lazio 4.11.2020 n. 577).

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