TAR Campania, sentenza n. 8050 del 17 dicembre 2021
Ad onta di quanto reputato dalla Amministrazione con le note versate in atti, la conoscenza di tali documenti si appalesa necessaria e nella sua forma integrale, id est completa dei dati identificativi degli autori degli elaborati, onde:
– poter compiutamente, e autonomamente, lumeggiare le circostanze relative all’operato della commissione giudicatrice nello svolgimento della procedura concorsuale cui ha partecipato la ricorrente
– anche, ed eventualmente, al fine di poter consapevolmente valutare, tota re perspecta e plena causae cognitio, la possibilità di esperire i rimedi contemplati dall’ordinamento al fine di preservare e tutelare le proprie ragioni;
– ricostruire l’iter istruttorio ed il processo decisionale che ha seguito essa commissione giudicatrice nella valutazione dei candidati –segnatamente, di tutti quelli che la sopravanzano- nella formazione della graduatoria di merito.
Ciò che muove la pretesa conoscitiva della ricorrente è giustappunto la esigenza di puntualmente disvelare la complessiva azione posta in essere dalla Amministrazione, nei confronti degli altri candidati siccome nominatim individuati, comechè indubitabilmente riverberantesi sulle proprie legittime aspirazioni.
Né, in funzione limitativa di tale diritto -ad onta di quanto genericamente e reiteratamente allegato dalla Amministrazione, anche nella presente fase giudiziale- sussiste veruna esigenza, ancorché parziale ovvero limitata a taluni documenti o parti di documenti, di segretezza e/o riservatezza.
D’altra parte, la partecipazione ad una procedura concorsuale implica la accettazione delle regole di trasparenza, imparzialità e par condicio che naturaliter valgono a conformarne l’iter, la decisione di partecipare, indi:
– implica in nuce e ab initio la volontà di consentire il pieno disvelamento della domanda di partecipazione e delle prove e degli elaborati all’uopo sostenute e redatti;
– eventualmente ed ex post, la soggezione alla pretesa di altro concorrente, volta a verificare il retto espletamento della procedura e del processo decisionale seguito dalla commissione esaminatrice nella valutazione degli elaborati –siccome nominatim riferibili ai diversi candidati- e, dunque e in definitiva, il pieno rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, imparzialità e parità di trattamento cui essa procedura e l’intera disciplina dei concorsi pubblici è in definitiva posta a presidio (cfr., in tema di procedure di aggiudicazione di pubbliche commesse, TAR Campania, VI, 28 ottobre 2021, n. 6764; Id., id., 7 gennaio 2021, n. 122