Il “coordinamento amministrativo” di un presidio ospedaliero è sempre una struttura complessa, a prescindere dall’atto aziendale

Corte di Cassazione, sentenza n 41280 del 22 dicembre 2021

I presidi ospedalieri, ai sensi dell’art. 4, co. 9, d. Igs. 502/1992, sono ospedali non costituiti in aziende ospedaliere, per carenza degli specifici presupposti di cui allo stesso art. 4, co 1-bis e che ”operano, quindi, come articolazioni territoriali dell’Azienda Sanitaria Locale. Trattandosi di “ospedali” essi rispondono peraltro ai requisiti di cui all’art. 17 L. 833/1978 e di cui all’art. 19 L. 132/1968. È in tale quadro strutturale che si inserisce ancora l’art. 4, co.9, del d. Igs. 502/1992, secondo cui, nei presidi ospedalieri, «è previsto un dirigente medico in possesso dell’idoneità di cui all’art. 7, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l’esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale».

La predeterminazione legale dei requisiti minimi dell’articolazione in oggetto (presidio ospedaliero) fa sì che anche la norma sulla sua direzione debba intendersi munita della stessa portata cogente di quella relativa alla sua organizzazione. D’altra parte, l’espressa previsione, in quella norma, di una concorrenza del dirigente medico e di quello amministrativo rispetto agli obiettivi dell’articolazione ospedaliera non consente la distinzione – sostenuta dall’azienda controricorrente – tra mere funzioni di coordinamento e posizioni di responsabilità. Ciò posto, è da ritenere che l’individuazione legale delle posizioni apicali di organizzazioni che l’ordinamento, in forza delle altre disposizioni normative richiamate, regola come complesse, in quanto caratterizzate da servizi minimi articolati e plurimi (v. gli artt. 17 e 19 citt.), non possa che afferire ad una struttura di natura parimenti complessa, senza che né l’atto di indirizzo di cui all’art. 15-quinquies co. 6 né tanto meno l’atto aziendale di cui al comma 5 della stessa norma e all’art. 3, comma 1-bis, possano disporre diversamente.

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