Nessuna decadenza si produce per il lavoratore, se non c’è un provvedimento scritto di licenziamento

Corte di Cassazione, sentenza n 40652 del 17 dicembre 2021

Questo Collegio è consapevole dell’indirizzo di cui alla sentenza di questa Corte n. 13179/2017, i cui principi, però, devono essere letti e contestualizzati alla luce delle argomentazioni e delle precisazioni delle pronunce successive che sono seguite in materia e, in particolare, con quelle affermate dalle recenti decisioni n. 30490/2021 e n. 14131/2020.
Come correttamente è stato sottolineato in queste ultime sentenze non sì può estendere analogicamente ad un “fatto” (cessazione dell’attività del lavoratore) una norma calibrata in relazione ad atti scritti e recettizi ovvero a fatti tipizzati. Una diversa interpretazione renderebbe, infatti, eccessivamente aleatorio l’esercizio del diritto di azione dei lavoratore, stante l’intrinseca difficoltà di identificarne con esattezza il diritto di azione.
In un’ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente, che neghi la titolarità del rapporto, non può decorrere alcun termine decadenziale

Comments are closed.