Il contenuto delle mansioni del periodo di prova deve essere specifico, soprattutto in caso di lavoratori invalidi

Corte di Cassazione, sentenza n. 1099 del 14 gennaio 2022

Secondo arresti consolidati della giurisprudenza di questa Corte la causa del patto di prova deve essere individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro.

Tale esigenza di specificità, che nell’ipotesi di lavoratore parzialmente invalido deve essere valutata con particolare rigore ; (Cass. 12/10/2021, n. 27795; Cass. 13/04/2017, n. 9597), è funzionale al corretto esperimento del periodo di prova ed alla valutazione del relativo esito che deve essere effettuata in relazione alla prestazione e mansioni di assegnazione quali individuate nel contratto individuale; la specificazione può avvenire secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte anche tramite il rinvio per relationem alle declaratorie del contratto collettivo con riferimento all’inquadramento del lavoratore, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria (Cass. 9597/2017 cit.; Cass. 23/05/2014, n. 11582).

La sentenza impugnata si conforma a tali indicazioni in quanto non esclude in astratto la possibilità di un’integrazione della clausola del contratto individuale per mezzo del rinvio ai contenuti della qualifica e del livello di inquadramento del contratto collettivo corrispondenti a quelli attribuiti alla lavoratrice, ma ritiene, all’esito della concreta verifica, che comunque tale riferimento non valga in relazione alla fattispecie in esame a conferire specificità al contenuto delle mansioni sulle quali avrebbe dovuto svolgersi la prova. Ciò in particolare in ragione del fatto che la declaratoria collettiva relativa alla posizione professionale di inquadramento della lavoratrice evocava fra i compiti di possibile adibizione, accanto a quelli di pulizia, lavori agli stessi <<analoghi>>, espressione che secondo la Corte di merito ampliava in maniera indefinita l’ambito delle mansioni in concreto riconducibili al livello considerato. Tale valutazione, coerente con i principi del giudice di legittimità e con una corretta lettura dei dettami propri della contrattazione collettiva di settore, si sottrae, alla censura articolata che si limita a prospettare, in una logica meramente contrappositiva, una diversa, possibile interpretazione della norma collettiva in senso più favorevole alla società.

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