La Corte Centrale d’Appello smentisce le Sezioni Riunite, e ritiene applicabile il principio “nemo tenetur se detegere” 

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 237 del 6 maggio 2022

La vicenda processuale ha inizio con il deposito, in data 21 dicembre 2017, dell’atto di citazione, notificato il 30 gennaio 2018, con cui la Procura regionale per la Lombardia ha evocato in giudizio i sunnominati ….., per sentirli condannare – con imputazione a titolo di dolo, ovvero, in subordine, a titolo di colpa grave – al risarcimento del danno erariale asseritamente cagionato all’Ente territoriale di appartenenza quale conseguenza dell’intervenuta definizione – asseritamente illecita siccome svolta in violazione delle previsioni legislative e contrattuali di settore – del procedimento di valutazione della performance individuale per l’anno 2011 di ben diciotto dirigenti. 

La circostanza che la vicenda dannosa non sia stata oggetto di denuncia – che, per ovvie ragioni, non è stata presentata da coloro che, sebbene posti ai vertici dell’ente, avevano provocato il danno, secondo il noto brocardo “nemo tenetur se detegere”, per quanto sia stato ritenuto non applicabile nel campo della responsabilità amministrativo-contabile (C. conti, SS.RR. n. 2/2017/QM)non induce a ritenere per ciò stesso celato il danno che, una volta perfezionatosi con il pagamento, era ben evidenziabile e percepibile in ogni suo elemento, ben prima dell’ispezione ministeriale.

Né la circostanza che la notitia damni sia pervenuta alla Procura contabile nel settembre del 2013, a conclusione della verifica ispettiva svolta dalla Ragioneria Generale dello Stato, può incidere, sotto il profilo giuridico, sui termini per l’esercizio del diritto, considerando che tale attività si è svolta a notevole distanza di tempo dall’erogazione dell’indennità di risultato contestata – allorquando il danno si era perfezionato ed era conoscibile, secondo l’ordinaria diligenza, nelle sue componenti fondamentali – sia da parte del Nucleo di valutazione che di altri soggetti non evocati in giudizio (i membri della Giunta o il Segretario generale, il quale, avendo partecipato alle sedute del Nucleo, era perfettamente a conoscenza di qualsiasi sviluppo della vicenda).

Il Collegio intende dare continuità al recentissimo indirizzo espresso sulla vicenda per cui è causa da questa Sezione (cfr. ex multis, sentenze nn. 166, 177 del 2022), la quale, nel pronunciarsi sull’appello proposto dal sig. X avverso altre sentenze di condanna emesse dalla Sezione lombarda in altrettanti giudizi di responsabilità per il danno derivante dall’erogazione della medesima indennità di risultato in favore di altri dirigenti, ha ritenuto, condividendo l’indirizzo consolidato della Suprema Corte (Cass. Sez. III civ., n. 19193/2018; id., n. 21026/2014), che sia irragionevole, in assenza di circostanze giuridiche impeditive idonee a sospendere la prescrizione, che la mera ipotetica impossibilità di esercitare il proprio diritto possa essere considerata elemento idoneo a spostare in avanti il termine prescrizionale, incidendo, in tal modo, sull’obiettiva conoscibilità dell’evento dannoso.

Cfr anche: https://iusmanagement.org/2017/02/02/raddoppiato-il-termine-di-prescrizione-del-danno-erariale-si-e-obbligati-a-denunciare-pure-se-stessi/

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