Per gli incarichi di consulenza è sempre necessario il previo accertamento dell’impossibilità di utilizzare risorse interne e la procedura comparativa


Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Emilia-Romagna, delibera n. 68/2022/VSG


La Sezione, nell’esercizio del controllo successivo sulla gestione ai sensi dell’art. 1, comma 173, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, riguardante “gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro”, ha esaminato un atto di consulenza affidato dall’A. ad esterni e, nel contempo, ha analizzato il regolamento della Provincia per il conferimento di incarichi a soggetti estranei (ai sensi art. 3, commi 56 e 57, l. n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 3, del d.l. n. 25 giugno 2008, n. 112).
Ha evidenziato che non è considerato legittimo procedere all’affidamento diretto neppure in caso di esiguità del compenso da erogare, in quanto la disciplina degli incarichi di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 non è assimilabile alle procedure previste dal codice degli appalti


In particolare, la Sezione ha rilevato:
– la mancata dimostrazione documentale del previo accertamento, da parte dell’Ente, dell’impossibilità di utilizzare risorse interne per le prestazioni oggetto dell’incarico di consulenza; detto accertamento rappresenta un prius logico necessario nel percorso discrezionale-valutativo dell’A. e non può essere integrato mediante attestazioni postume o motivazioni assunte per relationem;
– profili del testo regolamentare che devono essere emendati: in particolare, la presenza di disposizioni che escludono l’adozione di una procedura comparativa generalizzata, in contrasto con i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza.


La Sezione ha richiamato l’Ente ad uniformarsi alla disciplina della materia ed agli orientamenti della giurisprudenza contabile.

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