Il superamento del limite dell’80% dei compensi degli amministratori nel 2013, è foriero di danno erariale

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n 99/2022/VSG del 13 giugno 2022


La Sezione ha chiesto alla Provincia di delineare il perimetro delle società dirette e indirette in controllo pubblico, al fine di verificare il rispetto del limite posto ai compensi dell’organo amministrativo dall’art. 11 commi 6 e 7 del T.U.S.P
Il legislatore ha fissato un limite al compenso dei componenti il Consiglio di amministrazione, che nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, è determinato nella misura non superiore all’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 (art. 4 comma 4 e 12 del decreto- legge n. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012).

Dal prospetto, si ricava il superamento della quota dell’80 % di euro 33. 359. 20, rispetto ai compensi indicati nei piani di razionalizzazione di euro 124.299.00 (2017) euro 98.383,00 (2018) euro 95. 639.00 (2019) ed euro 91. 634, 00 (2020). Il Collegio ritiene che questo profilo vada sottoposto alla attenzione della Procura contabile con riferimento al disposto del comma 12 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevede “Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtu’ dei contratti stipulati”.

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