Prestazioni professionali non autorizzate: è ammissibile il rito abbreviato 

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 232 del 07 luglio 2022

il convenuto, professore ordinario dell’Università .., docente di implantologia e ex Direttore della Clinica Odontoiatrica dell’Azienda ospedaliera universitaria, dal 2010 a dicembre 2012, abusando di tale ultima qualità, aveva deviato e tentato di deviare in maniera metodica e continuativa decine di pazienti della struttura pubblica verso i ambulatori privati ove egli prestava attività libero professionale, di proprietà di società riconducibili a sé o propri familiari, conseguendo un vantaggio economico di rilevante entità. ll convenuto era titolare di rapporto in regime di esclusiva con l’Azienda Ospedaliera, in quanto professore ordinario dell’Università in convenzione con la stessa Azienda, con inquadramento giuridico equiparato al Dirigente medico del SSN e conseguente applicazione del trattamento economico aggiuntivo dell’indennità di esclusività .

Il convenuto ha avanzato istanza di ammissione al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., proponendo il pagamento della somma di euro 75.305,22, pari al 30% del danno contestato e al 50% di quello complessivamente stimato, tenuto conto di quanto già versato all’Azienda a tale titolo.

In relazione a tale istanza la Procura regionale ha formulato parere negativo, ritendo ricorrere ipotesi di arricchimento doloso.

La Sezione, dopo averne verificato la ritualità, ha invece accolto la richiesta di rito abbreviato del convenuto e ha determinato la somma dovuta per la definizione del giudizio con rito abbreviato, stabilendo in venticinque giorni, decorrenti dalla data di deposito del decreto, il termine per il versamento degli importi indicati in favore dell’Azienda ospedale, con onere di tempestivo deposito, presso la Segreteria di questa Sezione, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento.

In particolare, è stato determinato l’importo a carico del convenuto, in relazione alla gravità della condotta e all’entità del danno, nella somma di € 125.508,37 (pari al 50% del danno contestato)

Di diverso avviso, per ciò che concerne l’ammissibilità del rito abbreviato in presenza di prestazioni professionali non autorizzate, cfr Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombaradia, sentenza n. 140/2022

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