Corte dei Conti, sezione giurisdizionale dell’Umbria, sentenza n. 53 del 25 agosto 2022
Dalle indagini condotte dalla Guardia di finanza è emerso che numerosi impianti fotovoltaici, realizzati dal Comune con ingenti costi a carico della collettività (mutui molto onerosi contratti con la Cassa depositi e prestiti), erano stati scollegati dalla rete elettrica sin dal 2015 (e uno persino dal 2011) per mancati interventi di manutenzione (alcuni aventi costi esigui – ad es. € 300,00). La mancata produzione dell’energia ha così determinato un pregiudizio erariale da mancati introiti da “conto energia” e da “scambio energia”, pari complessivamente ad € 45.976,64, importo addebitabile ai convenuti, i quali hanno omesso di attivarsi al fine di assicurare la doverosa manutenzione degli impianti non produttivi.
L’omissione di manutenzione ha determinato il mancato incameramento delle somme preventivate, mentre il Comune continuava a pagare gli interessi sui mutui contratti per la realizzazione dell’impianto. La gestione pubblica dei beni si è rivelata, quindi, inefficiente e non economica. Il fermo tecnico degli impianti, con incremento progressivo del numero di quelli scollegati dalla rete, iniziato nel 2011, si è acuito nel 2015, senza che nulla di concreto e fattivo abbiano fatto i responsabili dell’area tecnica avvicendatisi nel corso degli anni. Devesi pertanto affermare la responsabilità di tutti i convenuti in proporzione al periodo di permanenza in servizio: