Far confusione o lo “scarica barile” non evitano il danno erariale per mancata riscossione

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, sentenza n. 62 del 9 settembre 2022

Con atto di citazione depositato il 26 ottobre 2021 la Procura regionale ha evocato in giudizio il sindaco, l’assessore, i dirigenti e i funzionari amministrativi pro tempore del Comune di X, per sentirli condannare al pagamento di complessivi euro 599.301,00 per una gestione inefficiente del servizio tributi determinante il mancato incasso della TARI con riguardo all’anno 2014.

La Corte ha appurato che emerge in modo chiaro che tutti i convenuti, ciascuno per la propria parte, hanno concorso nella causazione del danno attraverso comportamenti gravemente colposi.

Gli organi politici hanno introdotto un quadro regolamentare caotico e incerto, in considerazione della omessa chiara definizione del nuovo riparto di compiti e le competenze da ripartirsi tra uffici del comune e l’ASM (artt. 1 legge 14 gennaio 1994, n. 20, 42, 47 e 50 d.lgs. n. 267 del 2000).

I funzionari amministrativi, dal canto loro, non si sono attivati per sollecitare i chiarimenti necessari, né hanno agito per la riscossione delle somme dovute a titolo di TARI 2014 (artt. 1 legge n. 20 del 1994 e 107 TUEL). Non sono accoglibili le eccezioni difensive sollevate dai convenuti, finalizzate, più che ad identificare una propria fattiva ed efficace azione risolutiva dello stallo, a scaricare la responsabilità sugli altri.

La corretta gestione delle entrare è fondamentale per l’ente locale, anche per perseguire un bilancio in equilibrio ed obiettivi di sana finanza pubblica locale. Nei fatti, invece, la inefficiente gestione amministrativa ha prodotto una sorta di buso delle entrate nell’anno 2014, con gravi ricadute sul ciclo del bilancio del Comune.

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