Verificare per motivi illeciti un’informazione del database dell’ufficio, è accesso abusivo al sistema informatico

Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza n. 37459 dep. 4 ottobre 2022

L’imputato veniva condannato per il reato ex art. 615 ter, co. 1; 2; n. 1); 3, c.p., di cui al capo H) dell’imputazione, per avere istigato i coimputati, appartenenti alle forze dell’ordine, ad accedere abusivamente al sistema informatico SDI in dotazione alla Polizia di Stato, per soddisfare una sua richiesta illegittima, consistente nel verificare se un’autovettura parcheggiata nei pressi del suo deposito di carburanti fosse un’auto-civetta della polizia, nel timore di essere sottoposto a indagini per la sua attività illecita.

Le deposizioni degli imputati puntavano a dimostrare che la richiesta del privato fosse in realtà un input a un’attività di repressione criminale in quanto il gestore temeva che si trattasse di un appostamento di rapinatori che volevano controllare i suoi movimenti prima di agire. Ma tale circostanza se poteva costituire la giustificazione dell’accesso alla banca dati è stata smentita dalle intercettazioni, dalle quali emergeva la sua richiesta di ottenere tale informazione, ma “senza urgenza”; il che contraddice la rappresentazione di una persona intimorita dall’imminenza della commissione di un reato ai suoi danni.

Non emerge perciò che i poliziotti abbiano consultato lo Sdi in ragione della loro missione anticrimine, ma in realtà per fare un favore al gestore che temeva di essere attenzionato dalla Polizia in ragione della sua attività illecita di rilascio dei Das (documenti di accompagnamento semplificato che attestano il pagamento delle accise sugli idrocarburi). Attività per la quale il gestore rivestiva anche la qualifica di incaricato di pubblico servizio, rilevante sulla sua condotta di induzione dei pubblici ufficiali a commettere il reato previsto dall’articolo 615 ter del Codice penale nella forma aggravata dall’utilizzo illecito di funzioni pubbliche.

Infatti, chiarisce la Cassazione che non è la qualità di pubblico ufficiale che ha determinato la contestata aggravante, ma l’uso delle proprie funzioni pubbliche per introdursi nel sistema informatico che invece può essere legittimamente consultato solo per finalità di ordine pubblico e repressione del crimine anche dalle forze di Polizia abilitate all’accesso.

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