Sono sospese le sanzioni in materia di trasparenza e accesso civico, ma permangono gli obblighi di pubblicazione (con rilievo disciplinare)

ANAC, fasc. n. 2022-002317 /FG

Con la sentenza n. 6654 del 28 luglio 2022 il Consiglio di Stato , in merito all’attuale sospensione delle sanzioni di cui all’art. 46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013 ha disposto come «[…]La norma di cui all’art. 1, comma 7, del D. L. n. 162/2019, … trova applicazione, quanto ai soggetti che si trovano nella posizione dell’odierno Appellato solo nella parte in cui afferma che nelle more del riordino della materia ‘non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013’. L’esclusione, quindi, prevista come temporanea, è espressamente riferita (non agli obblighi ma solo) al regime sanzionatorio disciplinato dalle due richiamate norme recanti, rispettivamente, ‘Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico’ e ‘Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici’.

Con la conseguenza che permane l’obbligo di pubblicazione dei dati ma che, per effetto della disposizione appena richiamata, tale obbligo non è attualmente provvisto di sanzione in caso di sua violazione. Chiarito questo aspetto si richiama, tuttavia, quanto disposto dall’art. 43 del medesimo decreto legislativo secondo cui «In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità». Indipendentemente, pertanto, dalla sospensione delle sanzioni di cui all’art. 46 e in attesa di un intervento chiarificatore del legislatore, il RPCT potrà, in ogni caso, valutare di segnalare all’ufficio di disciplina e al vertice politico, per le valutazioni di rispettiva competenza, il parziale adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti responsabili.

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