La “relazione riservata” del RUP non è più riservata

Consiglio di Stato, sentenza n. 8745 del 13 ottobre 2022

Quanto alla relazione del RUP, datata 20 settembre, 2016, sul conto finale relativo allo stato di consistenza delle opere realizzate e della relativa contabilità (c.d. Relazione riservata 2016 del RUP), l’interesse concreto, diretto e attuale all’accesso sussiste chiaramente nella parte in cui la difesa di parte appellante evidenzia che ciò sarebbe necessario “al fine di verificare l’esatta collocazione contabile degli ulteriori lavori strutturali eseguiti ed oggetto di riserva proprio per far valere le proprie ragioni di credito a seguito del rigetto delle riserve da parte dell’Amministrazione”. Ed ancora nella parte in cui si afferma che: “Gli atti richiesti sono necessari al fine di consentire alla ricorrente la propria difesa in giudizio … sia per richiedere giudizialmente il pagamento dei lavori eseguiti … sia per poter adeguatamente contestare l’intervenuto rigetto nella determina n. 27 del 01.03.2021 delle riserve a suo tempo formulate”.

Quanto poi alla invocata riservatezza di tale stesso documento (argomento difensivo, questo, specificamente evidenziato dalla difesa dell’appellata amministrazione comunale), osserva al riguardo il collegio che:

a) l’art. 202, comma 2, del DPR n. 207 del 2010 prevedeva in effetti una certa esclusione dall’accesso di simili relazioni;

b) il suddetto art. 202 è stato tuttavia abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016 il cui art. 53, comma 4, lettera c) prevede ora, tra gli atti oggetto di esclusione dall’accesso, le “relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell’esecuzione e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto”: tra questi non figurano, altresì, le relazioni riservate del RUP;

c) dunque, proprio in applicazione del principio secondo cui “Le ipotesi di esclusione del diritto di accesso hanno, invero, natura eccezionale e come tali sono di stretta interpretazione e non suscettibili di essere applicate analogicamente” (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3594, tra l’altro richiamata proprio dalla difesa della appellata amministrazione comunale), va da sé che la citata previsione codicistica [art. 53, comma 4, lettera c)] non potrebbe giammai essere estensivamente applicata anche alle relazioni del RUP (figura questa ivi non espressamente contemplata).

Né infine potrebbe essere opposto il giudicato formatosi sulla sentenza del medesimo TAR Basilicata n. 298 del 2021, atteso che una simile decisione aveva ad oggetto soltanto l’accesso agli atti del rapporto contrattuale intercorso tra il Comune e soggetto appaltatore cui era stata affidata, in seconda battuta, la commessa in questione.

Da quanto detto deriva dunque la ostensibilità della (sola) relazione riservata 2016 del RUP.

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