Risarcimento per una bocciatura illegittima? 10.000 euro

TAR LIguria, 834 del 5 ottobre 2022

Con ricorso notificato e depositato il 5 ottobre 2020 la dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- ha agito per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Liceo Scientifico “-OMISSIS-” di Savona al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima bocciatura inflittale al termine della classe III^ frequentata nell’anno scolastico 2010/2011

 In particolare, la ricorrente ha precisato la domanda risarcitoria, dettagliando le seguenti poste:

a) per il danno patrimoniale: i costi per il mantenimento da parte dei genitori durante l’anno scolastico ripetuto, stimati in € 8.469,81 in base ai dati Istat; il mancato guadagno per un anno di prestazioni professionali come architetto, pari ad € 27.212,40, o, in subordine, la perdita della chance di ottenere il suddetto reddito;

b) per il danno non patrimoniale: un importo per il turbamento emotivo interiore sofferto, da determinarsi in via equitativa.

Alla pubblica udienza il Collegio ha deciso per la fondatezza del ricorso, nei termini che in appresso si espongono.

Premesso che la domanda di risarcimento dei danni da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa va ricondotta nel paradigma aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cons, St., ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7; T.A.R. Liguria, sez. I, 4 marzo 2022, n. 180), nella specie ricorrono tutti i presupposti dell’illecito, vale a dire l’illegittimità degli atti adottati dal Liceo Scientifico “-OMISSIS-”, l’elemento soggettivo, il danno ingiusto ed il nesso di causalità.

Il primo requisito è stato riconosciuto dalla sentenza di questo Tribunale con la sentenza che ha annullato la bocciatura.

In secondo luogo, sussiste in capo all’Amministrazione la colpa per aver emanato gli atti di cui si discute. Le illegittimità riscontrate appaiono infatti rimproverabili e non scusabili, 

Appare dunque equo liquidare, a titolo di diminuito utile per via del ritardo nell’ingresso del mondo del lavoro, la somma di € 8.700,00, pari a circa ¼ del reddito medio di un architetto nel nord-ovest e, quindi, in Liguria (ossia € 34.555,00 in base al rapporto Inarcassa).

In applicazione delle tracciate coordinate ermeneutiche, si reputa corrispondente ad una massima di esperienza che, nella normalità dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta, cagioni nell’alunno patema d’animo, afflizione, frustrazione ed angoscia.

In considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, per tale sofferenza interiore il Collegio stima equo liquidare l’importo di € 1.300,00.

La somma di € 10.000,00 (€ 8.700,00 + € 1.300,00) liquidata a titolo risarcitorio deve essere aumentata, a decorrere dal fatto illecito (30 agosto 2011), della rivalutazione monetaria (secondo l’indice medio dei prezzi al consumo elaborato dall’Istat) e degli interessi compensativi determinati in via equitativa nella misura legale (calcolati sul capitale rivalutato anno per anno, secondo il criterio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995).

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