Nessuna utilità all’amministrazione da un rapporto di lavoro ottenuto con titoli falsi

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 388 del 18 novembre 2022

Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 18 ottobre 2021 la Procura contabile chiedeva la condanna del Sig. X al pagamento a favore del Ministero dell’Istruzione della somma di € 7.206,86, a titolo di danno patrimoniale, imputabile a titolo di dolo e corrispondente al 50% delle retribuzioni erogate all’interessato dall’Istituto nel periodo dal 12 settembre 2018 al 30 giugno 2019 in mancanza di presupposti di legge, essendo il convenuto utilmente collocato nella graduatoria per le supplenze del personale A.T.A. di III fascia (profilo di collaboratore scolastico) in seguito a false dichiarazioni in merito al possesso di titoli di studio e alle esperienze lavorative pregresse nel settore.

In particolare, la Procura regionale evidenziava l’impossibilità di riconoscere la sussistenza di un vantaggio giuridicamente apprezzabile per l’Amministrazione da prestazioni lavorative rese da un dipendente pubblico privo di uno specifico titolo, ritenuto dalla legge indispensabile per lo svolgimento di determinate mansioni professionali. Pertanto, richiamava la giurisprudenza contabile (Sez. giur. Lazio sent. n. 864/2012 e Sez. III App. sent. n. 70/2017) che esclude l’applicabilità del principio di tutela del lavoratore previsto dall’art. 2126 c.c. in caso di illiceità della causa del contratto di lavoro, ravvisabile nel contrasto con norme fondamentali e generali o con i principi basilari dell’ordinamento. Sul punto, l’inquirente citava anche la consolidata giurisprudenza contabile sull’interruzione del sinallagma contrattuale in caso di prestazione lavorativa resa in assenza di prescritti requisiti professionali.

Inoltre, sul presupposto che la responsabilità non deve essere commisurata all’utile conseguito dall’odierno convenuto, ma al danno da lui arrecato al Ministero, la Procura contabile conclude per la necessità di ricomprendere come voce di danno non solo la retribuzione percepita dal Sig. X, ma anche l’indebito pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali da parte dello stesso ente per un rapporto che è stato illecitamente conferito.

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