La prestazione lavorativa resa sulla base di un titolo falso, non reca nessuna utilità all’ente e gli stipendi vanno integralmente restituiti

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia, sentenza n 263 del 28 novembre 2022

La giurisprudenza di questa Corte è univoca nello statuire (cfr. anche C. conti, III centrale, n. 279 del 26/10/2001 e n. 151 del 20.2.2004; id., appello Sicilia n. 154/2006; id., II centrale, n. 430 del 26/10/2010; id., Sicilia, n. 1158 del 29/3/2011; id., Campania n.133 del 31/01/2013, cui anche questa Sezione aderisce: cfr., sez. Lombardia n.215 del 14.12.2016; id., n.280 del 20.11.2013; id., n. 627 del 2/11/2010 e id., n. 321 del 13.6.2012), che la prestazione lavorativa resa in assenza di laurea, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arrechi all’ente alcuna utilità, se non limitatamente al disbrigo di mansioni lavorative aventi caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche.

In altre parole, avendo la legge ed il CCNL stabilito che la retribuzione sia commisurata al possesso di determinati standard qualitativi e professionali, la loro mancanza determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione (C. conti, sez. Toscana, 3.10.2011 n.363; id., sez. app. Sicilia, 4.5.2011 n.127). Secondo tale richiamato e condivisibile orientamento, a nulla rileva la circostanza che agli emolumenti percepiti abbiano corrisposto prestazioni effettivamente svolte.

Tale generale approdo, valevole per qualsiasi posizione lavorativa nel pubblico impiego conseguita sine titulo, è stato settorialmente confermato nell’amministrazione scolastica da una monolitica giurisprudenza (da ultimo C.conti, sez.giur.Sicilia n. 211/2021; id., sez.Sicilia, n.2952/2010, confermata da Appello Sicilia, n.243/A/2012) su fattispecie analoghe relative a docenti privi di un valido titolo di specializzazione per l’insegnamento del sostegno nelle scuole.

Nè appaiono compensabili le utilità derivanti da condotte contra legem in quanto l’utilità di fatto non può diventare utilità di diritto altrimenti si eluderebbe il divieto normativo (C. conti, sez. Lazio, 4 settembre 2012, n. 864 e id., sez. Toscana, 3 ottobre 2011, n. 363, entrambe riguardanti fattispecie relativa a dirigente assunto sulla base di laurea falsa)

Le prestazioni lavorative rese dunque dalla sig.ra X non hanno dunque alcuna valenza giuridica e le somme stipendiali introitate vanno restituite integralmente al datore.

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