Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche: approvato il primo repertorio delle pronunce della Corte dei Conti

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 15/2023/VSGO

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, composta dai magistrati dott. Marco Pieroni presidente e relatore, dott. Tiziano Tessaro consigliere, dott. Marco Scognamiglio primo referendario, dott.ssa Elisa Borelli e dott.ssa Ilaria Pais Greco referendari, ha approvato una relazione che raccoglie, in forma di repertorio, le pronunce della Sezione depositate negli anni 2020, 2021 e 2022 in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Tusp.

Al riguardo, l’art. 20, comma 1, del Tusp, definisce la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche come “analisi dell’assetto complessivo delle società” in cui l’Ente detiene partecipazioni, formalizzata in un apposito provvedimento e finalizzata all’adozione, ove ne ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, di “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione”. In altri termini, l’operazione di revisione periodica implica l’adozione di un provvedimento amministrativo necessariamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni esistenti ovvero per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione al riscontro dei suddetti presupposti o scelta discrezionale dell’Ente.

Ai sensi dell’art. 20, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”.

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