Costituzione del fondo e mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo: le economie confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Emilia-Romagna, deliberazione n. 42/2023/PRSE

Come rilevato in fatto, dal questionario sul rendiconto emerge che il fondo per le risorse decentrate non è stato certificato dall’Organo di revisione e che l’Ente non ha sottoscritto, entro il 31 dicembre 2021, l’accordo decentrato integrativo del personale dipendente poiché, secondo quanto affermato dal medesimo ente, era in corso una revisione del fondo risorse decentrate, in attesa della quale la contrattazione e la gestione del fondo sono state prudenzialmente congelate. 

Sul punto l’ente dichiara di aver accantonato nel risultato di amministrazione le somme concernenti l’accordo decentrato integrativo non approvato entro l’esercizio finanziario ma, da un’analisi dei documenti contabili, tali quote non risultano confluite nella parte vincolata del risultato di amministrazione bensì imputate a fondo pluriennale vincolato di parte corrente per l’importo complessivo di 15.879,46 euro. 

Si rinnova l’esortazione al rispetto, pro futuro, della sequenza procedimentale già evidenziata nella precedente delibera 102/2022/PRSE, funzionale alla corresponsione del trattamento accessorio e costituita in primo luogo dall’individuazione in bilancio delle risorse, in seconda battuta dalla costituzione del fondo con cui è impresso alle risorse un vincolo di destinazione, da ultimo dalla fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse mediante la contrattazione decentrata, necessaria ai fini di impegno e pagamento. 

Pertanto, la sottoscrizione del contratto decentrato rappresenta il presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento.

Qualora alla fine dell’esercizio, la sottoscrizione del contratto non sia ancora intervenuta, nelle more della stessa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo e vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate e, non potendo l’ente assumere l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

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