Compensi per commissioni di concorso anche negli enti locali con il nuovo regolamento

Nel nuovo regolamento dei concorsi, o meglio nel regolamento che modifica il DPR 487/1994, approvato in via preliminare dal Governo e già sottoposto al parere del Consiglio di Stato, quindi in procinto di essere approvato in via definitiva dal Governo, vi è una novità importante.

Infatti è stabilito che i compensi per le commissioni di concorso si applicano pure alle commissioni dei concorsi banditi dagli enti locali.

Molti ricorderanno la “querelle” iniziata con un parere del Consiglio di Stato del 2005 che, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione nel pubblico impiego (art. 24 d.lgs. 165/2001), precisò che i compensi non potevano essere erogati a quei componenti delle commissioni che fossero dipendenti dell’amministrazione che aveva bandito il concorso.

Negli anni si sono susseguite una serie interminabile di pronunce giurisprudenziali e pareri, comunque ormai negli ultimi anni allineati alla posizione del Consiglio di Stato di cui sopra.

Nel 2019, però, con l’art. 3 della legge n. 56/2019 è stato stabilito che vi dovesse essere un aggiornamento dei compensi spettanti ai commissari e ai presidenti delle commissioni di concorso, e introduceva una deroga al citato art. 24 del d.lgs. 165/2001.

Una serie di interpretazioni da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, hanno interpretato la norma come una novella, che quindi permette l’erogazione dei compensi in questione, ma limitatamente gli enti statali, stando alla lettera di cui al comma 13 della citata disposizione.

Sono state però tante e  diverse le posizioni da parte delle sezioni regionali, e nel luglio 2022 la Sezione delle Autonomie decide che la materia non rientra tra quelle su cui si può esprimere la Corte dei Conti in funzione consultiva.

Ora, con il decreto sui concorsi, il testo regolamentare precisa che i compensi possono essere erogati pure per i concorsi degli enti locali.

Infatti il novellando art. 18 del DPR 487/1994 sarà del seguente tenore:

«ART. 18 (Compensi per le commissioni di concorso) 10 1. I compensi per i componenti delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza sono stabiliti con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dagli enti locali.».

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