Il diritto di accesso ai dati personali implica anche la consegna di estratti di documenti o documenti interi

Corte di Giustizia Europea, sentenza del 4 maggio 2023, nella causa C‑487/21

 Il 20 dicembre 2018 il ricorrente ha chiesto alla CRIF, sulla base dell’articolo 15 del RGPD, di avere accesso ai dati personali che lo riguardano. Inoltre, egli ha chiesto la fornitura di una copia dei documenti, ossia i messaggi di posta elettronica e gli estratti di banche dati contenenti, tra l’altro, i suoi dati, «in un usuale formato tecnico».

 In risposta a tale domanda, la CRIF ha trasmesso al ricorrente nel procedimento principale, in forma sintetica, l’elenco dei suoi dati personali oggetto di trattamento.

 Ritenendo che la CRIF avrebbe dovuto trasmettergli una copia di tutti i documenti contenenti i suoi dati, quali i messaggi di posta elettronica e gli estratti di banche dati, il ricorrente nel procedimento principale ha presentato un reclamo che è poi approdato alla Corte di Giustizia Europea.

In propoposito la Corte ha dichiarato:

1)      L’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che:

il diritto di ottenere dal titolare del trattamento una copia dei dati personali oggetto di trattamento implica che sia consegnata all’interessato una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme di tali dati. Detto diritto presuppone quello di ottenere copia di estratti di documenti o addirittura di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati contenenti, tra l’altro, tali dati, se la fornitura di una siffatta copia è indispensabile per consentire all’interessato di esercitare effettivamente i diritti conferitigli da tale regolamento, fermo restando che occorre tener conto, al riguardo, dei diritti e delle libertà altrui.

2)      L’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che:

la nozione di «informazioni» ivi menzionata si riferisce esclusivamente ai dati personali di cui il titolare del trattamento deve fornire una copia in applicazione della prima frase di tale paragrafo.

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