La diagnosi di ludopatia non salva nè dall’accusa di peculato, nè dal danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per le Marche, sentenza n. 32 del 23 giugno 2023

La X è stata condannata in via definitiva alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di conferma da parte della Corte di Cassazione, in quanto riconosciuta colpevole del reato di peculato continuato, poichè  ella in qualità di impiegata amministrativa in servizio presso la Cassa del Centro Unico di Prenotazione in varie occasioni si era illecitamente appropriata di somme di denaro versate dagli utenti per tickets.

Per quanto riguarda le tesi difensive addotte dalla X, secondo cui all’epoca ella non sarebbe stata in grado di percepire il loro disvalore, essendo affetta da ludopatia e da disturbi psicologici, il Collegio giudicante osserva che trattasi di argomentazioni che sono già state ritenute inconferenti dal Giudice penale.

In particolare, nella sentenza della Corte d Appello (confermata dalla Corte di Cassazione) è stato evidenziato, in primo luogo, che: le modalità delle azioni compiute dalla X hanno dimostrato una vera e propria capacità di progettazione e realizzazione dei reati di peculato, essendosi ella reiteratamente appropriata di somme di denaro di cui aveva la disponibilità per ragioni d ufficio ed avendo, altresì, appositamente omesso di provvedere alla doverosa rendicontazione mensile di quanto riscosso, circostanze denotanti una certa scaltrezza ed abilità tecnica da parte sua; non è emersa la prova del presunto nesso eziologico tra la ludopatia e le condotte criminose poste in essere; risultava, invece, documentalmente dimostrato che ella aveva cospicui debiti nei confronti di varie banche per effetto di conti correnti in rosso e di mutui non ancora restituiti, ragion per cui era assai più logico e plausibile ritenere che le somme sottratte all Amministrazione fossero state impiegate dalla X per finalità non riconducibili alla 9 ludopatia.

In secondo luogo, il Giudice penale ha escluso che alla causazione del danno arrecato dalla X all A.S.U.R. potessero aver contribuito comportamenti caratterizzati da colpa in eligendo o in vigilando , tenuti da dirigenti dell Amministrazione presso cui la medesima prestava servizio. 

Nel condividere tali argomentazioni, il Collegio Giudicante rileva, peraltro, che la sussistenza di comportamenti dolosi tenuti dalla X e la mancanza di elementi che potessero, in qualche modo, attenuare la responsabilità della medesima sono già state ampiamente evidenziate da questa Sezione giurisdizionale nella sentenza n. 244/2019, passata in giudicato, che ha condannato la X al risarcimento dell intero danno patrimoniale diretto cagionato all’azienda sanitaria

Comments are closed.