Se la pretesa erariale si prescrive a causa della mancata denuncia, l’azione della Procura si può rivolgere contro gli amministratori

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 59 del 26 giugno 2023

Pur volendo ritenere sussistente l’occultamento doloso del danno attraverso un comportamento omissivo del debitore avente ad oggetto un atto dovuto, è incontestabile, come tra l’altro riconosciuto dal medesimo attore pubblico, che – quantomeno a partire del 21 luglio 2015 – la condotta omissiva dello X fosse ben conosciuta dall’Ateneo, ragion per cui non è ipotizzabile una decorrenza successiva del termine prescrizionale.

Infatti, in quella data risulta notificato all’Università degli Studi di Genova, al Ministero della pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), ed al Prof. X (debitore, “nella sua qualità di socio dell’Impresa Garbellini s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore”), un atto di pignoramento presso terzi con relativa citazione. A fronte di tale piena conoscenza, l’Università degli Studi di Genova ha omesso qualsivoglia doveroso accertamento ed attività di verifica nei confronti del docente, evitando pure costituzioni in mora o trasmissioni degli atti alla Procura contabile, limitandosi ad ottemperare al pignoramento, determinando così – inesorabilmente – il maturarsi della prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento. Poiché il primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla notifica dell’invio a dedurre della Procura, infatti, si colloca in data 31 maggio 2022, ne consegue l’estinzione per prescrizione della pretesa erariale nei confronti dell’autore del danno, che era già maturata il 21 luglio 2020.

L’inerzia della P.A. datrice di lavoro risulta proseguita e perpetrata anche a fronte delle evidenze successive, versate in atti di causa e rimaste incontestate dalla Procura attrice, risultando comunicato il 16 febbraio 2016 all’Ateneo da parte del Curatore fallimentare, addirittura, il fallimento in proprio dell’Ing. X, unitamente a quello dell’impresa gestita, con trasmissione della relativa istanza e del consequenziale decreto del Tribunale di Genova del 15 febbraio 2016, altresì richiedendo l’accreditamento degli stipendi sul conto corrente bancario intestato alla procedura in fase di apertura. Anche in questa occasione, l’Amministrazione danneggiata è rimasta inerte.

La denuncia di fatti dannosi per il pubblico erario costituisce, invero, essenziale presupposto per l’attivazione del sistema giurisdizionale diretto all’accertamento di responsabilità amministrative, a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche che costituisce interesse fondamentale dei cittadini.

Tanto premesso, in considerazione della specificità della fattispecie, il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla locale Procura per le valutazioni di competenza e per le eventuali conseguenti iniziative.

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