Seppur malato, redige un falso certificato medico per 2 giorni: condannato in sede penale e per danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 209 del 27 giugno 2023

La circostanza dell’invio all’Amministrazione di un certificato medico materialmente falso per giustificare l’assenza dal lavoro, oltre ad essere accertata in sede penale con sentenza del Tribunale di condanna per il reato di cui all’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, è pacificamente riconosciuta anche dallo stesso Sig. X.

La tesi difensiva, sostenuta dal Sig. X in sede penale, per cui l’elaborazione del predetto certificato falso sarebbe stata eseguita “per gioco”, al fine di insegnare al figlio adolescente le possibilità di rielaborazione grafica dei documenti (il falso certificato trasmesso all’Amministrazione risulta predisposto mediante la rielaborazione di un precedente diverso certificato effettivamente rilasciato dal medico) e che poi l’invio del predetto certificato falso sarebbe avvenuto per mero errore nell’allegare all’e-mail il documento falso invece di quello vero, appare poco credibile nel contesto complessivo dei fatti.

La circostanza che il Sig. X fosse effettivamente affetto dalla patologia che gli impediva la possibilità di recarsi al lavoro e che dopo due giorni di assenza ingiustificata per malattia l’odierno convenuto fosse ricoverato in ospedale e sottoposto ad un intervento chirurgico, non toglie il disvalore alla condotta della predisposizione di un certificato materialmente falso poi trasmesso all’Amministrazione per giustificare la propria assenza dal servizio.

La norma incriminatrice dell’art. 55-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 sanziona la condotta di colui che “giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia”. Pertanto, sono autonomamente sanzionate sia la falsità ideologica in merito allo stato di malattia sia l’utilizzo di una certificazione medica materialmente falsa, proprio per l’elevato disvalore sociale di entrambi i predetti comportamenti.

Pertanto, il solo utilizzo della certificazione medica materialmente falsa è sufficiente a determinare le conseguenze tipiche delle condotte di assenteismo fraudolento, nonostante lo stato di malattia effettivo del Sig. X e a prescindere dalle motivazioni soggettive, razionali o meramente futili, per cui l’odierno convenuto si sia determinato ad elaborare il certificato falso poi effettivamente trasmesso all’Amministrazione, integrando in tal modo la fattispecie tipica dell’art. 55-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.

Risulta pertanto ricorrente nella fattispecie il presupposto della falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’utilizzo di un certificato medico falso che costituisce il presupposto anche per il risarcimento del conseguente danno all’immagine dell’Amministrazione a norma dell’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001, oltre che del danno patrimoniale diretto da retribuzioni indebitamente percepite durante l’assenza falsamente giustificata.

Infatti, la specialità delle norme in materia di assenteismo fraudolento rende indebita la percezione delle retribuzioni nel periodo dell’assenza ingiustificata, perché corrispondenti ad un esborso non dovuto, anche se il dipendente avrebbe potuto giustificare altrimenti la propria assenza. Infatti, nessuna utilità può essere derivata all’Amministrazione da una prestazione lavorativa mancante e la condotta fraudolenta di falso tenuta dall’interessato preclude la possibilità di ritenere giustificata ex post l’assenza dal servizio, non essendo esigibile dal datore di lavoro un dovere di cooperazione in buona fede in presenza di una frode da parte del dipendente.

Pertanto, risultano integrati gli estremi della responsabilità amministrativa per danno patrimoniale diretto, essendo comprovata la sussistenza di tutti gli elementi tipici della responsabilità erariale segnatamente costituiti da: a) rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; b) condotta antigiuridica; c) elemento psicologico; d) pregiudizio finanziario pubblico; e) nesso eziologico tra condotta illecita ed evento dannoso.

Il danno patrimoniale diretto deve essere quantificato in misura di retribuzione lorda risultante dalla nota del 16 gennaio 2020 del Comune. In particolare, rispetto al costo giornaliero di € 99,26, determinato tenuto conto del costo totale annuo di € 30.970,44, comprensivo di oneri a carico dell’Amministrazione e della tredicesima mensilità, occorre prendere a riferimento il rigo relativo alla retribuzione lorda annua, pari a € 21.000,84.

Ciò in conformità al principio di diritto espresso dalle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 24/2020/QM.

Pertanto, la misura di danno patrimoniale diretto deve essere rideterminata in € 134,62 (€ 67,31 per due giornate), importo da ritenersi comprensivo della rivalutazione monetaria.

In merito al quantum del danno all’immagine, in sede di determinazione equitativa ex art. 1226 e 2056 c.c., il Collegio ritiene necessario tenere conto, da un lato, dell’oggettiva gravità della condotta di falso materiale, e, dall’altro lato, dell’assenza del clamor mediatico e del ridotto danno patrimoniale all’Amministrazione. Pertanto, si ritiene che il danno all’immagine da assenteismo debba essere equitativamente determinato in complessivi € 500,00, importo comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo.

La condotta dolosa esclude la possibilità di ricorso al potere riduttivo.

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