Lasciare la paziente tutta la notte a se stessa, oltre che rifiuto di atti d’ufficio, è foriero di danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 232 del 11 luglio 2023

I reati contestati, di cui risultava accertata in via definitiva la colpevolezza delle sigg.re X e Y in seguito alle sentenze del Tribunale di Pisa, della Corte d’Appello e della Corte di Cassazione, erano i seguenti: “artt. 110 e 328 c.p. perché, in concorso tra loro, di turno notturno presso la U.O. di ginecologia dell’Ospedale, nella rispettiva qualità di infermiera professionale (X) ed operatrice socio sanitaria (Y), rifiutavano indebitamente di monitorare la evoluzione delle condizioni di salute della paziente, ricoverata nella U.O. di ginecologia e soggetta a ripetuti episodi di vomito, di informare il medico di turno, di prestarle la dovuta assistenza, di pulire la paziente, il letto e la stanza, dopo che la donna aveva vomitato, di indicare nel diario infermieristico gli episodi di vomito occorsi durante la nottata, di riferirne anche oralmente al personale infermieristico subentrante, atti tutti da compiersi senza ritardo per ragioni di igiene e sanità. A seguito delle suindicate omissioni la paziente veniva abbandonata a sé stessa durante l’intero corso della nottata e lasciata da sola sopra un letto ed all’interno di una stanza cosparsi di vomito.”

Non può disconoscersi, pertanto, che le odierne convenute, in violazione dei doveri di servizio connessi alla qualità rivestita all’epoca dei fatti, di dipendenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, abbiano rifiutato indebitamente di monitorare l’evoluzione delle condizioni di salute della paziente, ricoverata nell’unità ospedaliera di ginecologia e soggetta a frequenti episodi di vomito, nonché di prestarle la dovuta assistenza e di informare il personale medico di servizio, nonostante si trattasse di atti da compiersi senza ritardo per ragioni di igiene e sanità.

Dalle condotte è derivato, in termini di causalità, all’Amministrazione di appartenenza il danno patrimoniale diretto azionato nel presente giudizio e corrispondente alle spese legali il cui pagamento è stato chiesto dall’avvocato della parte lesa nel predetto procedimento penale, pari a € 4.425,97, per effetto di condanna in solido dell’Azienda nella sua qualità di responsabile civile.

In conclusione, ravvisati i presupposti della responsabilità erariale, il Collegio ritiene di condannare le convenute indicate in epigrafe al risarcimento del danno, in favore dell’Azienza Ospedaliero-Universitaria, nella misura di € 4.425,97.

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