Il conflitto di interessi del sindaco nell’affidamento di un appalto deve essere accertato in concreto, non può essere predicato in astratto

Consiglio di Stato, sentenza n. 7398 del 28 luglio 2023

La procedura di affidamento presuppone tutti atti gestionali ai quali il Sindaco non ha preso in alcun modo parte. La separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, come noto, costituisce un principio generale, che trova il suo fondamento nell’art. 97 della Costituzione e ha il suo ambito di applicazione naturale nelle procedure ad evidenza pubblica. 

Tutto l’argomentare sul tesseramento del Sindaco è fuori bersaglio posto che nelle procedure di gara, l’ipotesi del conflitto di interessi nell’affidamento di una determinata attività ad un funzionario che, contestualmente, sia anche titolare di interessi personali o di terzi non può essere predicata in via astratta, dovendo essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2020, n. 2863).

Ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, vigente ratione temporis, “Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62”. 

I casi di conflitto d’interesse si verificano quando il dipendente pubblico (il RUP, i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, i membri della commissione giudicatrice) ovvero colui che sia chiamato a svolgere una funzione strumentale alla conduzione della gara d’appalto, è portatore di interessi della propria o dell’altrui sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’esercizio imparziale e obiettivo delle sue funzioni.

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