Una generica mail di lamentela indirizzata in Regione, non può costituire una specifica e concreta notizia di danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 102 del 4 agosto 2023

Nel caso di specie la segnalazione di danno viene ricondotta ad una comunicazione mail del 15 ottobre 2012, indirizzata alla Presidenza della Regione, peraltro priva di timbro di ricevuta da parte della Procura contabile, del seguente tenore: “Gentile Presidente, ha mai controllato le spese del Consorzio di Bonifica? Provi a informarsi sugli stipendi dei direttori generali! Le verrà sicuramente “un colpo”, a meno che livelli di oltre 350.000 € non risultino anche per lei “normali”. 

Ai sensi della disposizione normativa, nella parte qui rilevante: 1. Il pubblico ministero inizia l’attività istruttoria, ai fini dell’adozione delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

La richiamata mail pervenuta alla Regione si caratterizza per i tratti assolutamente generici di lamentela in ordine al trattamento economico dei dirigenti dei consorzi di bonifica, ritenuti, semplicemente, abnormi. Assume, inoltre, rilevanza il fatto che la denuncia in parola, effettuata alla Presidenza della Regione Veneto e non alla Procura erariale nell’anno 2012 (dieci anni prima del deposito dell’atto di citazione): a) non contenga alcuna specifica ipotesi di violazione di legge o di contratto, ma solo l’astratta indicazione che “gli stipendi”, e poco oltre le “buste paga”, i “benefit” e “gli altri benefici” sarebbero di ammontare esorbitante e anormale, doglianza “di uso comune” nell’opinione pubblica 

Ne consegue che l’informazione contenuta nella mail di denuncia, valutata nel suo complesso applicando i criteri formulati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella pronuncia n.12/QM/2011, non assume in alcun modo una sua peculiarità, specificità e individualità ed è evidentemente riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti e di soggetti, risultando non ragionevolmente circostanziata, ma fondata su mere ipotesi e su supposte violazioni normative tutte da identificare e verificare.

In conclusione, un complesso documentale nell’ambito del quale non è stato possibile verificare né come una mail – contenente una segnalazione generica – del 2012, non indirizzata alla Procura erariale (e per la quale non è altrimenti evincibile in quale modo e quando essa sia pervenuta alla Procura) abbia potuto attivare indagini della Procura regionale negli anni 2016 e 2019, né come tali indagini siano effettivamente connesse ed in quale modo alla segnalazione iniziale, né, ancora, come si sia svolta l’attività istruttoria eseguita e con quali contenuti.

Per quanto sopra non risulta dunque nemmeno possibile verificare se dopo la segnalazione/mail del 2012, da ritenersi generica ed indeterminata, sia pervenuta, negli anni successivi, un’integrazione dell’iniziale segnalazione tale da consentire la legittima attivazione dei due fascicoli istruttori a distanza di quattro e poi di sette anni di distanza dall’iniziale comunicazione della doglianza alla Presidenza della Regione Veneto. La mancata allegazione delle richieste istruttorie non consente al Collegio di evincere, neanche indirettamente, lo sviluppo dell’attività istruttoria ai fini della verifica dello svolgimento (non generalizzato) dell’indagine la quale -come sembra emergere dagli atti allegati all’atto di citazione – è stata attivata e risulta fondarsi esclusivamente sulla denuncia contenuta nella mail del 2012.

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