Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 113 del 5 ottobre 2023
La legge istitutiva del REI (d.lgs. 147/2017)- all’art. 24, co. 5 – prevedeva che “ i dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmesse all’Inps dai comuni e dagli ambiti territoriali anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE e, prestazioni che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile dell’invio”
Il dirigente – responsabile dell’organizzazione ed il coordinamento delle attività del Settore a lui assegnato – aveva competenze specifiche e proprie, ove non espressamente delegate, e comunque doveva esercitare funzioni sovraordinate di indirizzo, organizzazione e controllo.
ll x non ha mai espressamente individuato i soggetti deputati a trasmettere i dati al sistema informatico neppure all’esito dell’adozione dell’organigramma del 22/6/2017 approvato con delibera di Giunta n. 32 del 16/2/2018: l’invio dei dati prima al Casellario, e poi al Siuss, veniva organizzato – peraltro in modo del tutto approssimativo – soltanto a fine del 2018 e, fino allora, la gestione delle misure di contrasto alla povertà risultava affetta da omissioni, grave disorganizzazione e irregolarità soprattutto nella comunicazione dei dati.
Quanto finora illustrato, consente al Collegio di ravvisare e configurare una condotta gravemente colposa del dirigente x quanto alle contestazioni operate nei suoi confronti dalla Procura concernenti sia il danno derivato all’Istituto previdenziale dall’omesso invio dei dati concernenti le prestazioni assistenziali negli anni 2017, 2018 e seguenti, e sia il conseguente danno da disservizio prodotto al Comune.
L’ingiustificato ritardo nell’attivazione del sistema informatico e la palese disorganizzazione del Settore di competenza non hanno, infatti, consentito la corretta erogazione delle prestazioni assistenziali dovute ai beneficiari e hanno determinato un danno sia all’INPS per i maggiori esborsi di danaro pubblico corrispondenti a prestazioni assistenziali non dovute (nell’impossibilità per il citato Istituto di valorizzare l’insieme delle prestazioni erogate ai beneficiari e di provvedere alla dovuta riduzione degli importi del Re.I/Rdc) e sia al Comune per il necessario ripristino di una organizzazione amministrativa efficiente