La disorganizzazione può condurre al danno erariale sia per l’erogazione di contributi non dovuti (R.E.I.), sia per il disservizio arrecato all’ente

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 113 del 5 ottobre 2023

La legge istitutiva del REI (d.lgs. 147/2017)- all’art. 24, co. 5 – prevedeva che “ i dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmesse all’Inps dai comuni e dagli ambiti territoriali anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE e, prestazioni che, per natura e obiettivi, sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile dell’invio” 

Il dirigente – responsabile dell’organizzazione ed il coordinamento delle attività del Settore a lui assegnato – aveva competenze specifiche e proprie, ove non espressamente delegate, e comunque doveva esercitare funzioni sovraordinate di indirizzo, organizzazione e controllo. 

ll  x non ha mai espressamente individuato i soggetti deputati a trasmettere i dati al sistema informatico neppure all’esito dell’adozione dell’organigramma del 22/6/2017 approvato con delibera di Giunta n. 32 del 16/2/2018: l’invio dei dati prima al Casellario, e poi al Siuss, veniva organizzato – peraltro in modo del tutto approssimativo – soltanto a fine del 2018 e, fino allora, la gestione delle misure di contrasto alla povertà risultava affetta da omissioni, grave disorganizzazione e irregolarità soprattutto nella comunicazione dei dati.

Quanto finora illustrato, consente al Collegio di ravvisare e configurare una condotta gravemente colposa del dirigente  x quanto alle contestazioni operate nei suoi confronti dalla Procura concernenti sia il danno derivato all’Istituto previdenziale dall’omesso invio dei dati concernenti le prestazioni assistenziali negli anni 2017, 2018 e seguenti, e sia il conseguente danno da disservizio prodotto al Comune.

L’ingiustificato ritardo nell’attivazione del sistema informatico e la palese disorganizzazione del Settore di competenza non hanno, infatti, consentito la corretta erogazione delle prestazioni assistenziali dovute ai beneficiari e hanno determinato un danno sia all’INPS per i maggiori esborsi di danaro pubblico corrispondenti a prestazioni assistenziali non dovute (nell’impossibilità per il citato Istituto di valorizzare l’insieme delle prestazioni erogate ai beneficiari e di provvedere alla dovuta riduzione degli importi del Re.I/Rdc) e sia al Comune per il necessario ripristino di una organizzazione amministrativa efficiente

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