L’appropriazione di denaro di una raccolta fondi effettuata da un’associazione di volontariato, può essere peculato

Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 43681 dep 27 ottobre 2023

La Corte di appello di Perugia ha integralmente confermato la condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile, Comune, resa dal Tribunale di Spoleto ai danni di X, ritenuto responsabile del reato di peculato per essersi appropriato, nella sua qualità di coordinatore del Gruppo Volontari della protezione civile, dell’importo di euro 10000 corrispondente ai fondi raccolti dal gruppo in collaborazione con l’AVIS, destinati alla popolazione terremotata di San Biagio in conseguenza dell’evento sismico del 6 aprile 2009

Secondo la giurisprudenza di Questa Corte il presidente di un’associazione di volontariato, facente parte del sistema integrato di protezione civile, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio”. 

Rileva l’attività svolta dall’ente di riferimento e quella concretamente spiegata dai soggetto agente. E in questa ottica, proprio con gli arresti citati dalla Corte del merito, avuto riguardo ad enti coinvolti nel medesimo spazio di azione dell’associazione di volontariato coordinata dal ricorrente, si è rimarcato che deve intendersi per “protezione civiie” l’insieme delle attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni e dai pericoli che derivano da calamità. 

In questa cornice diviene dunque immediatamente comprensibile l’affermazione secondo la quale i soggetti dotati di compiti gestori all’interno di dette organizzazioni, come non è controverso con riguardo all’odierno ricorrente, proprio in considerazione dell’attività che l’ente compie, devono essere considerati incaricati di pubblico servizio allorquando gestiscono fondi correlati all’organizzazione di volontariato e alla relativa attività nell’ottica volta alla realizzazione di tali compiti di matrice pubblicistica. 

Ciò premesso, è indifferente il fatto, rivendicato dalla difesa relativo alla autonomia del gruppo dei volontari in questione rispetto ai Comune e alla contabilità di quest’ultimo nell’anno (2009) di realizzazione della raccolta che ha dato adito alla condotta appropriativa.

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