La Corte dei Conti certifica positivamente l’ipotesi di CCNL delle funzioni centrali, ma attenzione alle coperture assicurative

Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 02/2024/CCN

In via generale, si ritiene opportuno ribadire l’orientamento di queste Sezioni riunite (Cfr. in particolare deliberazione n. 4/SSRRCO/CCN/20 e deliberazione n. 3/SSRRCO/CCN/22 di certificazione dell’Ipotesi di CCNL Area della PCM, triennio 2016–2018, in relazione all’art. 47 dedicato alla copertura assicurativa e al patrocinio legale), per il quale le iniziative assunte dalle amministrazioni pubbliche per la copertura assicurativa della responsabilità civile, ivi compreso il patrocinio legale, fatte salve le ipotesi di dolo e colpa grave, siano attuate nell’ambito delle risorse finanziare destinate a tale finalità dai precedenti contratti. Nel caso in cui nelle relazioni tecniche non siano stimati gli oneri derivanti dall’attuazione delle correlate disposizioni contrattuali, gli organi di controllo delle amministrazioni sono tenuti ad accertare che il costo delle coperture assicurative in esame non ecceda le risorse finanziarie già destinate a tale finalità, in applicazione dei precedenti contratti.

Deve, inoltre, ritenersi esclusa dalla copertura assicurativa la responsabilità amministrativo-contabile, in coerenza con il divieto imposto dall’art. 3, comma 59, l. n. 244 del 2007 in base al quale “è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. i contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”.

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