L’ingegnere capo del Comune con la quinta elementare

Ipotesi di CCNL Funzioni Locali del 21 febbraio 2018

Cetto La Qualunque in un suo “comizio”, diceva:” Ho nominato mio cognato Ingegnere capo del Comune e mi hanno detto”ma ha la quinta elementare”, e vabbè, che vuol dire?”.
Ora, con il nuovo CCNL degli enti (funzioni) locali questo può diventare realtà.

Infatti l’ipotesi di CCNL Funzioni Locali approvato il 21 febbraio, all’art. 13 rubricato “Area delle posizioni organizzative”, recita:
2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:
a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;

La categoria B, esemplificando, è quella a cui si accede con il titolo di studio della terza media, anche per chiamata tramite il vecchio “ufficio di collocamento”. Fino a gennaio 2010, era anche possibile il passaggio per selezione interna alla categoria B dalla categoria A, per la quale categoria si accede anche con la licenza elementare conseguita anteriormente all’entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Le posizioni organizzative, com’è noto, sostanzialmente attribuiscono la responsabilità di un ufficio, di livello inferiore a quello dirigenziale.
Quindi, nei piccoli Comuni, in caso di mancanza di dipendenti di categoria D (personale laureato), è possibile attribuire la responsabilità di un ufficio ad un dipendente di categoria B (terza media), che potrebbe, in alcuni casi, addirittura avere come titolo di studio la licenza elementare.

Ora, tralasciando l’ipotesi (di scuola) della licenza elementare, è facile avvedersi dell’assurdità di tale disposizione. Per quanta esperienza, buona volontà, corsi di aggiornamento possa aver frequentato un dipendente con la licenza media, sarà inadeguato a ricoprire il ruolo di responsabile di un ufficio tecnico o di un ufficio urbanistica di un Comune, per quanto piccolo tale Comune sia.
Quindi, ancora una volta, Cetto La Qualunque non ha fatto una battuta, ma semplicemente una profezia.

Ora aspettiamo il primo “dirigente capo” con la licenza media (o elementare!!).

Nel giudizio di Cassazione, i CCNL del pubblico impiego devono essere depositati, … anzi no.

Con la sentenza n. 15815 del 6 luglio 2009 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro ha stabilito che nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella nuova formulazione di cui al d.lgs. n. 40 del 2006, va riferito alla contrattazione collettiva del settore pubblico e privato.

Pochi mesi dopo, la Suprema Corte, stavolta a Sezioni Unite, con ordinanza n. 21558 del 12 ottobre 2009 ha stabilito invece che l’omessa produzione del contratto collettivo di lavoro pubblico, non determina l’improcedibilità del ricorso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., non applicandosi tale disposizione del codice di rito ai contratti collettivi di diritto pubblico.

obbligo deposito CCNL CassSSUU21558_10_09

obbligo deposito CCNL Cass15815_07_09