Cumulare diversi lavori pubblici part-time configura un sostanziale rapporto full-time con gli obblighi che ne discendono?

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n. 35 del 22 gennaio 2024

Nella prospettazione accusatoria, l’illecito amministrativo in esame sarebbe dipeso dalla condotta con cui il X, in spregio delle disposizioni di cui agli artt. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001 e 92, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, avrebbe intenzionalmente omesso di riversare i compensi introitati fra il 2019 ed il 2022 da attività extraistituzionali incompatibili, svolte allorquando risultava titolare di più rapporti di lavoro pubblico, part time, costitutivi, in via di fatto, di un rapporto full time. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, l’addebito veniva imputato a titolo di dolo e, in subordine, di colpa grave, per effetto della violazione dello status di incompatibilità del dipendente pubblico in regime di tempo pieno, e del mancato riversamento del tantundem perceptum

La Corte ha osservato che, in tema di cumulo di impieghi, il regime della autorizzabilità trovi applicazione nei soli casi in cui il pubblico dipendente instauri con l’Amministrazione datoriale un rapporto di lavoro part time con prestazione lavorativa superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno. In tali ipotesi, dunque, il dipendente potrà legittimamente svolgere attività extraistituzionali in favore di terzi soltanto previa autorizzazione della Amministrazione di appartenenza.

Al contrario, ove il rapporto di lavoro a tempo parziale non risulti superiore al cinquanta per cento, viene ad applicarsi, ai sensi degli artt. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e 92, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, un regime di esenzione che consente al dipendente di instaurare, liberamente e senza autorizzazione, ulteriori rapporti a tempo parziale, ancorché in differenti fasce orarie, e di assumere, altresì, incarichi libero-professionali (Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 205/2018; I Sez. Appello, sent. n. 56/2018 e 237/2019; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 818/2020; Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 101/2021; Sez. Giur. Umbria, sent. n. 74/2023).

Nella fattispecie in esame, quindi, dalla configurabilità di un rapporto part time non superiore al 50% con l’Amministrazione datoriale, discende coerentemente la legittimità degli incarichi esterni assunti dall’incolpato tra il 2018 e il 2021 in favore dei Comuni di Terzigno, Cellole, Moschiano e Capri, anche se privi di autorizzazione, risultando quest’ultima non necessaria in presenza di plurimi ma autonomi rapporti di impiego a tempo parziale con i Comuni di Tufino, Visciano e Monte di Procida.

In ogni caso, indipendentemente dalla previsione di un obbligo di preventiva autorizzazione, ritiene il Collegio, in via dirimente ed assorbente, che la complessità della fattispecie in esame ridondi necessariamente sul piano dell’elemento psicologico che sorregge la condotta in contestazione, avendo tale complessità ingenerato una obiettiva incertezza in ordine alla corretta interpretazione della disciplina applicabile in tema di cumulo di impieghi.

Secondo tale prospettiva, appare evidente come il X non si trovasse in condizioni di negligenza di notevole gravità per non avere saputo interpretare correttamente la possibile influenza sui propri rapporti di lavoro degli obblighi autorizzatori che gli artt. 53, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 e 92, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 circoscrivono alle ipotesi di part time con impegno superiore al 50% in quanto assimilabili alle ipotesi di full time.

Tale affermazione è sostanzialmente corroborata dal complessivo contegno serbato in merito dall’interessato che risulta ispirato al canone generale della buona fede: tanto si evince dalla volontà di notiziare il Comune di Tufino mediante comunicazioni ed istanze di autorizzazione – tempestivamente trasmesse nelle date del 20.2.2018 e del 26.2.2019 – allo svolgimento di attività professionali al di fuori dell’orario di servizio.

Al riguardo, il mancato riscontro di esse, da parte della Amministrazione, ha ingenerato e progressivamente rafforzato nel X un legittimo affidamento sul loro tacito accoglimento e, in ogni caso, sull’assenza di profili di incompatibilità o conflitto di interessi tra compiti d’ufficio ed incarichi esterni, ivi incluso quello instaurato con il Comune di Visciano.

Dunque, la presenza del descritto incolpevole affidamento – non smentita dalle allegazioni e produzioni documentali del requirente – è idonea ad escludere, da un lato, l’elemento del dolo in difetto di una cosciente e volontaria violazione della disciplina sul cumulo di impieghi e dall’altro, l’elemento della colpa grave, stante la difficile e controversa interpretazione delle norme applicabili a fronte della complessità dei fatti in rilievo.

Con riferimento, poi, agli incarichi ricoperti presso i Comuni di Terzigno, Cellole, Moschiano e Capri, senza alcuna autorizzazione, l’obiettiva incertezza in ordine alla configurabilità di un preventivo obbligo autorizzatorio riveste immancabilmente una portata esimente in punto di elemento soggettivo che rende scusabile ogni erronea valutazione compiuta per ignoranza incolpevole, attesa la stratificazione pluriennale di rapporti di impiego con più committenti esterni, unitamente alla controvertibilità delle sottese questioni giuridiche di non facile comprensione pur con l’uso della ordinaria diligenza.

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